Dopo il d.l. 90/2014 è necessario, comunque, calcolare il rapporto tra spese di personale e spese correnti per stabilire la propria quota di capacità assunzionale (che, come noto, dopo la Legge di stabilità dovrà essere destinata alle “assunzioni” dei dipendenti delle Province che verranno dichiarati in soprannumero).
Rimane il dubbio di come tale percentuale debba essere calcolata, visto che fino al 2014 erano da includere i valori delle società partecipate, istituzioni e aziende speciali.
Ecco, il parere della Redazione di Personale News.
Precisiamo innanzitutto che è stato abrogato il comma 7, dell’articolo 76 del d.l. 112/2008, che stabiliva che gli enti nel calcolare il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, dovevano tenere conto anche delle “spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne’ commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”.
Per quanto riguarda l’integrazione tra le disposizioni dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con quelle dell’articolo 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, come evidenziato nel quesito, il legislatore non è stato particolarmente chiaro.
Chiariti questi aspetti, riteniamo che l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 non imponga che tale rapporto sia effettuato in maniera consolidata, bensì che solleciti gli enti ad effettuare politiche di personale e assunzionali non in modo parcellizzato, ma in modo coordinato con tutti gli enti collegati, in modo da perseguire l’obiettivo (programmatico) di conseguire “anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
Proprio il fatto che la norma disponga che ciò deve avvenire “anche per i medesimi soggetti” sta ad indicare che essi devono calcolare l’incidenza in proprio.
Tale disposizione è confermata anche dall’articolo 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008, che stabilisce:
“Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati”. Tale obbligo, a nostro parere, può essere proprio misurato anche stabilendo un adeguato rapporto tra spese di personali e spese correnti.