Sezione Autonomie e art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010

Finalmente è giunto l’ultimo tassello mancante:

che limiti hanno gli enti che rispettano le spese di personale in materia di lavoro flessibile dopo le modifiche del d.l. 90/2014 all’art. 9 comma 28?

Ecco, la risposta della Sezione Autonomie. Delibera n. 2/2015.

Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

ALLEGATO: DELIBERA N. 2/2015 – SEZIONE AUTONOMIE – LAVORO FLESSIBILE

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3 pensieri su “Sezione Autonomie e art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010

  1. Andrea dice:

    Salve a tutti. Quesito: nel 2009 non è stata sostenuta nessuna spesa del personale per tempo determinato o flessibile (il nostro è un piccolo comune, e non è capitato mai negli ultimi anni, l’ultima risale nel 2007) qual’è il limite di riferimento? Io ho necessità di effettuare un assunzione con estrema urgenza, avendo rispettato tutti gli “altri” limiti previsti.
    Grazie.

  2. tommaso dice:

    Ma per i limiti di cui all’art 9 c.28 non era così anche prima della modifica di cui al DL 90/2014?
    Riporto sez autonomie n. 11/2012
    “Conclusivamente, l’ente, nell’ambito della propria autonomia, è senz’altro legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l’esercizio delle sue funzioni, ferma restando l’inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010”.
    Forse mi sono distratto!

  3. Lorenzo dice:

    Ma siamo così sicuri che quando si parla di “stesse finalità” non si faccia riferimento alla deroga precedente sulle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale? Il DL 90/2014 per quanto riguarda gli art. 110 non toglieva già i limiti precedenti??
    Grazie

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