Il comma 424: riassumendo…

Che dire? A quasi tre mesi dall’entrata in vigore dell’art. 1 comma 424 della legge di stabilità 2015, la confusione regna sovrana.

Da tempo la Funzione Pubblica non diffondeva una Circolare, la n. 1/2015, così ricca e dettagliata di aspetti operativi. Eppure non è bastato. Soprattutto la questione “mobilità sì o mobilità no” è stata sottoposta alle Sezioni regionali della Corte dei conti e, com’era prevedibile, le opinioni sono contrastanti. Sicilia e Lombardia hanno optato per ritenere, in attesa della ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta, ancora “neutra” la mobilità volontaria e quindi ammissibile in questo contesto. La sezione della Puglia si è invece allineata alla Funzione Pubblica. La Corte dei conti del Piemonte ha inviato il tutto alla Sezione Autonomie o Riunite.

In attesa di chiarimenti (e se poi continueranno ad essere contradditori?) rimane, secondo me, una certezza: la capacità assunzionale degli enti locali, per ora non si tocca! Le risorse del turn-over, calcolato sulla base della spesa delle cessazioni dell’anno precedente per le percentuali stabilite dal d.l. 90/2014, sono vincolate ai dipendenti degli enti di area vasta che saranno destinatari dei processi di ricollocazione.

A differenza di quanto affermato dalla Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica e nell’ottica complessiva della norma, ovvero dare la maggior possibilità di ricollocazione, inoltre secondo me:

– per ora è meglio mantenere vincolato non solo il turn-over relativo alle cessazioni avvenute nel 2014 e 2015, ma anche di eventuali “resti” non utilizzati su quelle del 2013;

– per ora è meglio non utilizzare tale quota assunzionale neppure per assunzioni di figure dichiarate dall’ente quali “infungibili”.

Insomma, quella quota assunzionale, è davvero meglio tenerla congelata.

 

Print Friendly, PDF & Email

2 pensieri su “Il comma 424: riassumendo…

  1. Franco Ghinamo dice:

    Mi riferisco all’edizione odierna del Quotidiano digitale Enti Locali & Pa in cui compare un suo articolo in merito alle richieste dell’ANCI di modifica del regime assunzionale dei comuni, relativamente alle figure “infungibili”. Mi permetto di segnalare che il riferimento alle “figure professionali necessarie per lo svolgimento di «funzioni fondamentali e di servizi essenziali”, potrebbe risultare ancora troppo liiitativo per enti, quali quello in cui opero che si trova nella necessità di assumere un farmacista. Forse sarà ancora l’unico Comune in Italia che gestisce direttamente delle Farmacie, ma tant’è e non credo che esistano tali figure alla dipendenze degli enti di area vasta.

  2. Roberto dice:

    sperando che venga approvato l’art 10 del DL enti locali, in esso si dice che è possibile bandire nuovi concorsi e/o scorrere graduatorie vigenti per tutti quei profili professionali non rinvenibili “nei ruoli delle unità soprannumeraria…”, ciò che non va in questo testo di legge è la mancata delimitazione geografica del personale soprannumerario; in sostanza, stando a questo testo, si potrebbe assumere ad es. un istruttore amministrativo solo se questa figura non sia presente tra gli esuberi provinciali complessivamente considerati, cioè di tutta Italia…è una follia, occorre tenere conto a mio avviso esclusivamente della provincia a cui l’ente locale appartiene; questo sarebbe buon senso!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

11 + 12 =