Allego, di seguito, il testo in Word del Decreto legge n. 78/2015 così come risultante dalla legge di conversione.
In materia di personale degli enti locali, attenzione agli articoli 4 e 5.
ALLEGATO: DECRETO LEGGE 78/2015 CONVERTITO (IN FORMATO WORD)
Art. 4
Disposizioni in materia di personale
- In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all’articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
- Il personale delle province che((alla data di entrata in vigore del presente decreto))si trova in posizione di comando o distacco ((o altri istituti comunque denominati)) presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
((2-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”)).
- All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti “; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.
- All’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’articolo 32, comma 2, nonché dall’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”
((4-bis. All’articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”.
4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l’esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d’intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni)).
Art. 5
(( (Misure in materia di polizia provinciale). ))
((1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.
- Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.
- Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).