Lascio il mio breve commento alla Deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, sull’obbligo di contenere obbligatoriamente anche il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti.
Premessa: ho appena letto questa cosa:
“Questa Sezione ha ripetutamente esposto (si vedano, al riguardo, le deliberazioni n. 25/2014, n. 27/2013 e n. 6/2012) le ragioni che inducono a privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, anche se queste ultime potrebbero essere ritenute comprensibili ove ci si trovi in presenza di evidenti lacune, imprecisioni tecniche e difetti di coordinamento delle norme”.
Sapete dove è scritta? Nella Deliberazione 28/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie. Ah, giusto… noi però ci stiamo occupando della 27. Ok, quella è tutta un’altra cosa. Vediamo.
Riporto la norma, cioè il comma 557 della legge 296/2006, oggetto di commento:
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, (…), con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile…
Cosa vuol dire in termini di principio privilegiando una interpretazione il più possibile aderente al tenore letterale della norma?
Ecco qua, la risposta della Corte dei Conti nella Deliberazione n. 27/2015:
Egregio Dott. Bertagna sono il signor Vittorio Monfreda di Sparanise(CE). Ovvero la persona per cui il mio comune di residenza(Sparanise) ha richiesto il parere alla sezione di controllo per la Campania che a sua volta l’ha rimessa alla sezione delle autonomie che ha deliberato con la sentenza n.28del 25/09/2015.In poche parole le spiego la mia situazione.Sono 3° in una graduatoria per assunzione a tempo pieno e indeterminato per 2 agenti di polizia municipale nel suddetto comune.L’anno scorso nel mese di Novembre la 1° classificata si è dimessa dall’incarico per trasferimento presso altro ente.Si è dimessa quindi liberando il posto in graduatoria.Essendo il 3° classificato ed i posti messi a disposizione erano 2 per scorrimento automatico mi toccava il posto.Il mio comune decise di assumermi da Gennaio per questioni economiche,ma purtroppo come tristemente sappiamo usci la legge 190/2015(legge di stabilità 2015) che fino al decreto legge enti locali escludeva la polizia provinciale dai processi di mobilità.Ora nonostante sia stato già “castigato”in modo sommario ed ingiusto dalla 190/2015 il mio comune ha i budget residuali derivanti da cessazioni avvenute tra il 2011 ed il 2013 e quindi in base alla sentenza 26/2015 sezione delle autonomie potrei essere assunto.Solo che questa sentenza 28/2015 che mi riguarda è molto contradditoria, ovvero da una lato dice che non si possono assumere vigili a tempo indeterminato riferendosi all’articolo 5 della legge 115/2015(legge enti locali).Dall’altro dice che laddove vi sia capacità assunzionale riferita al budget del triennio 2011-2012-2013 è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato non specificando o elencando alcuna categoria esclusa o inclusa. Temendo di rimanere ancora nel dubbio e sopratutto senza un lavoro fisso le chiedo qualche delucidazione in merito.In modo che io possa sapere qualcosa da riferire al segretario comunale visto che lui si sta occupando del mio caso.La ringrazio anticipatamente per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.
Credo che ormai in Italia si è perso il buon senso. L’interpretazione non è condivisibile perché lascia spazio ai soliti furbi ! Chi mantiene alta la spesa corrente, poi si vedrà per l’eventuale dissesto, non ha restrizioni sulla spesa del personale; mentre chi opera correttamente rischia di essere penalizzato e non può ripristinare in dotazione organica le professionalità che vanno in pensione.
Comunque ritengo debba estendersi anche al vincolo di cui alla lettera a) del comma 557 l’esclusione delle spese sostenute per il personale ricollocato delle province ai sensi del comma 424 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e quindi nel numeratore del rapporto dovranno essere “neutralizzati” i relativi maggiori costi. O forse no, essendo la deroga riferita al solo “tetto di spesa” come meglio definito dal 557-quater e non assorbendo più quest’ultimo tutti i singoli vincoli che la Sezione Autonomie individua nel comma 557?! Mah…
salve in merito alla controversa questione volevo segnalare :
c’e’ da capire come debba intendersi il punto 6 dei considerata di cui alla pronuncia 27/2015 AUT. ove si statuisce che la previsione cogente di riduzione dell’incidenza % delle spese di personale sulle spese correnti presuppone che il “contenimento della spesa da realizzare”… ha come obiettivo la riduzione della spesa di personale anche in termini di incidenza % sulle correnti secondo il parametro fissato rispetto al triennio (statico?) 2011-2013. Come si interpreta la locuzione “anche in termini”. Si possono verificare scenari assurdi ove riduco drasticamente l’incidenza della spesa personale senza aver ridotto o, addirittura aumentato in termini assoluti la stessa spesa personale, sol perché la spesa corrente potrebbe essere a sua volta lievitata ampiamente rispetto agli anni precedenti per effetto di entrate correlate a destinazione vincolata. Per non parlare della situazione opposta in cui pur nella situazione di drastica riduzione della spesa corrente e pur diminuendo in valore assoluto la spesa personale , quest’ultima , determina un non riduzione dell’incidenza %. Come al solito trattasi di disposizioni, che già stratificate di per sé , probabilmente tradiscono lo stesso fine ultimo della norma stessa con effetti paradossali. Buon lavoro….
Cosa succede se non si dà attuazione a questa delibera, ma comunque si riducono le spese di personale?
Io ero già fuori parametro nel 2014 perchè, purtroppo, la spesa corrente è diminuita molto più velocemente rispetto alla diminuzione del personale. Cosa ci posso fare? Licenziare i dipendenti?
Qualcuno sa dirmi quale spesa di personale va presa in considerazione per il calcolo della percentuale di incidenza sulla spesa corrente ?
è la spesa soggetta al limite (c. 557) ?
ovvero è la spesa dell’intervento 01 del bilancio ?
ovvero è il totale della spesa del personale ?
Mi unisco al quesito di RinoC