I dubbi sulla deliberazione 26/2015 della Sezione Autonomie

La Deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie continua a sorprendermi.

Ho già “parlato” dell’interpretazione data dai giudici contabili in merito alla possibilità di utilizzare “liberamente” i resti degli anni precedenti senza vincolo di destinazione per i dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta (https://www.gianlucabertagna.it/2015/08/08/corte-conti-autonomie-delibera-262015-su-capacita-assunzionale/).

Mi rimangono, però, anche ulteriori dubbi sulla quantificazione dei resti degli anni precedenti.

Riporto, innanzitutto quanto contenuto nell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

Secondo me, come ho già scritto, poichè la norma è stata inserita nel d.l. 90/2014, ci si riferisce alla capacità assunzionale non ancora utilizzata negli anni 2011-2013 (calcolata sulle cessazioni 2010-2012 in base alle percentuali vigenti) e non invece ad una norma a regime valida per le annualità future, per le quali invece si applica la prima parte della disposizione ovvero: “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

Anche la Corte dei Conti sembra optare per tale ragionamento, anche se, nella deliberazione n. 26/2015 viene scritto: “Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

Mi sembra una cosa totalmente diversa rispetto a quanto scritto nella norma. Secondo i giudici, infatti, sembra che si debba ricalcolare la capacità assunzionale del 2014, sulla base delle cessazioni del 2011-2013. Ma le cose non stanno così! La disposizione legislativa fa espresso riferimento alle “facoltà assunzionali” del triennio precedente e di certo non ad un ricalcolo della quota del 2014.

Che altro dire? a livello interpretativo ne vedremo ancora delle belle!

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6 pensieri su “I dubbi sulla deliberazione 26/2015 della Sezione Autonomie

  1. Federica dice:

    E’ così. Io ho provato a fare quanto dice la corte dei conti, cioè cessazioni 2011-2013: o scegliamo una strada, o stiamo immobili, con gli enti che si svuotano.
    Forse vogliono che non facciamo nulla, dato che non sappiamo cosa fare.
    Per la cronaca, io ho chiesto due profili alle province limitrofe: avendo cessazioni nel 2015 e non 2014, proponevo un comando nel 2015 con conseguente assunzione nel 2016 (visto il binario agevolato): risposta: nessun dipendente interessato.
    E noi, nel frattempo, come gestiamo gli enti?

  2. massimo dice:

    purtroppo il blocco assunzionale sta determinando problemi assai pesanti in numerosi comuni di piccola e media dimensione. nella realtà tutti i dipendenti delle ex Province non si presentano a nessun concorso di mobilità a loro riservato, e i comuni stanno bypassando la norma assumendo a tempo determinato o a part time.. La 26/2015 non fa altro che ribadire la possibilità acquisita sulla base delle indicazioni del Dl 78/2015 (come ben spiegato nell’articolo di Arturo Bianco IL sole del 15.09), anche se purtroppo produce effetti solamente per un numero ridotto di amministrazioni locali.
    come sempre la mancanza di leggi chiare e interpretazioni ancora più stravaganti vengono superate con escamotage all’italiana..

  3. raffaele dice:

    salve, alla luce della deliberazione n. 26/2015, un ente può o non può avviare una procedura di mobilità volontaria libera, ovviamente con capacità assunzionale non ancora utilizzata negli anni 2011-2012, precisamente può un ente attuare ad un dipendente in comando la mobilità definitiva.

    grazie

  4. Andrea dice:

    il mio ente ha avviato una procedura consorsuale già nel 2014 per due vili urbani, approvavano i bandi nel 2014 dando avvio alle procedure concorsuali pubbliche dopo aver espletato con esito negativo, le procedura di cui agli art. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 presso l’Agenzia Umbria Lavoro e il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché quella di mobilità esterna volontaria, in base alla capacità assunzionale maturate nel 2012 – 2013. Alla Luce del DL 78/2015 potrei comunque assumere i due vigili??

  5. Cortemaggiori Denis dice:

    Sui residui 2011-2012 può operare liberamente, ai sensi del DL 78/2015 e della delibera CDC 26/2015.
    Saluti

  6. carmela dice:

    il mio ente in base alla capacità assunzionale del 2013 può assumere nel 2016 agenti di polizia municipale scorrendo gli idonei di una graduatoria a TI ancora valida ?
    grazie
    saluti

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