So che non è il momento per parlarne. Di concorsi e di scorrimenti di graduatorie, di questi tempi, se ne fanno pochi. Ma il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 507/2015 della V Sezione, mi pare che abbia fatto molta chiarezza sull’ordine di svolgimento delle procedure di cui all’art. 34-bis e art. 30 del d.lgs. 165/2001, anche nel rapporto con le graduatorie vigenti.
Ecco di seguito la sintesi e la sentenza integrale.
“Le previsioni di cui all’art. 34 bis (del d.lgs. 165/2001), nello strutturare il procedimento di mobilità, non permettono la formazione di sorta di graduatorie sul modello di quelle concorsuali, per cui esse non possono essere considerate efficaci negli anni seguenti al pari di queste ultime, ma si esauriscono al momento delle specifiche assunzioni cui sono finalizzate: infatti, come si è visto, la regola generale delle assunzioni rimane sempre quella di tipo concorsuale dello scorrimento delle graduatorie che viene derogata solo nella fase preliminare mediante le procedure di mobilità”.
Così il Consiglio di Stato (sezione V – sentenza del 6.11.2015 n. 5078) relativamente al caso di una candidata idonea di una graduatoria di un concorso bandito da una regione, la quale, pur collocata in posizione utile per l’assunzione (a seguito di plurimi atti di scorrimento operati dall’Amministrazione nel corso del tempo), impugnava il provvedimento con il quale l’Ente regionale assumeva un soggetto collocatosi al secondo posto di una graduatoria risultante dall’esperimento di una selezione tramite avviso di mobilità volontaria, ex artt. 30 e 34 bis del d.lgs. 165/2001.
In particolare, infatti, per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti, la Regione (nel corso dell’anno 2011) aveva avviato (per vari profili) l’esperimento di procedure di mobilità ex artt. 30 e 34 bis del d.lgs. 165/2001, all’esito delle quali provvedeva ad assumere n. 7 unità di personale.
Constata la mancata completa copertura dei posti, successivamente, l’Ente aveva proceduto, per ulteriori n. 11 posizioni, a plurimi atti di scorrimento di una graduatoria vigente (risalente all’anno 2007), cui aveva espressamente rinviato nell’atto di programmazione, nell’eventuale assenza di personale in mobilità, secondo i limiti di spesa prefissati.
Tuttavia, nel corso dell’anno 2012, l’Ente procedeva ad un’ulteriore assunzione, in particolare individuando un soggetto collocatosi al secondo posto in una delle graduatorie risultanti dalle procedura di mobilità, nonostante la presenza di personale collocato in posizione utile nella graduatoria risalente all’anno 2007.
Ciò posto, i Giudici (ribaltando la decisione di primo grado e accogliendo il ricorso del soggetto non assunto), sottolineano come, nella fattispecie controversa, l’amministrazione regionale si trovava davanti ad una procedura di mobilità già esperita e con le relative assunzioni già deliberate, non potendosi, dunque, ravvisare in capo alla stessa la potestà di continuare i procedimenti di assunzione per i posti che le possibilità di bilancio offrivano di ricoprire, utilizzando nuovamente la procedura di mobilità al tempo attivata ed esaurita, dovendo all’opposto attingere tramite lo scorrimento della graduatoria vigente.
Del resto, sulla base della lettura degli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. 165/2001, il Collegio illustra come, nel caso in questione, non poteva ammettersi un’improvvisa e contraddittoria obliterazione dello scorrimento delle graduatorie, in luogo di una reviviscenza dei risultati delle procedure di mobilità, in quanto fattispecie non prevista dal Legislatore.
ALLEGATO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5078/2015
Dalla lettura di questo articolo sembra arrivare uno spiraglio per i tanti idonei delle graduatorie della PA. Quindi, in presenza di una graduatoria valida ed efficace, l’ente che decide di assumere deve scorrere tale graduatoria, anche secondo un principo di equivalenza, in quanto la mobilità ex artt. 30 e 34 bis del d.lgs. 165/2001, è stata gia esperita prima di bandire il concorso relativo alla suddetta graduatoria. E’ questa l’interpretazione giusta della sentenza?
Spero in una sua onorevole risposta
Cordialità