Le nuove limitazioni ai contratti di co.co.co.

Il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno previsto dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015 si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2017, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data.

Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte dei Conti – sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti – con la deliberazione n. 37/2015/PREV depositata il 23 dicembre 2015.

In particolare, la Sezione analizza il caso di un’università che aveva conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un soggetto esterno, la cui legittimità era posta in dubbio a causa della clausola che fissava la relativa scadenza al 30 giugno 2017.

Ciò, alla luce della previsione di cui all’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, la quale prescrive che a partire dal 1 gennaio 2017, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione.

In ogni caso, il Collegio evidenzia come il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare tale tipo di contratti, si applichi unicamente a partire dal 1 gennaio 2017, dovendosi interpretare il termine “stipulare” con esclusivo riferimento al momento della formazione dell’accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.).

I Giudici contabili, peraltro, sottolineano come tale principio si applichi anche ai contratti di collaborazione che le pubbliche amministrazioni possono stipulare con personale esterno ai sensi dell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, purché ricorrano i presupposti di legittimità ivi previsti.

In tale ottica, dunque, la Sezione fa presente che il divieto posto dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015 opera quindi unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1 gennaio 2017, e non per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma è il momento della stipula.

Secondo il Collegio, peraltro, una diversa interpretazione potrebbe comportare la violazione dell’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in quanto, trattandosi di una disposizione che introduce una nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibili (sia di tipo privatistico che pubblicistico), una sua applicazione, seppur parziale, a contratti già in essere, potrebbe porsi in contrasto con il principio della irretroattività della legge.

ALLEGATO: Deliberazione 2015.37 – Ad del 09.12.2015 – COCOCO

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