I resti della capacità assunzionale

Durante un incontro formativo della settimana scorsa, mi è stato fatto notare che, secondo alcune interpretazioni, dopo la legge di stabilità del 2015 non sarebbero più utilizzabili i resti della capacità assunzionale del triennio precedente.

Ricapitoliamo.

Il d.l. 90/2014 all’art. 3 aveva previsto:

– comma 5, il turn-over, per gli enti con una percentuale di spese di personale e spese correnti superiore al 25%, pari all’80% della spesa dei cessati nell’anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018;

– comma 5-quater, il turn-over, per gli enti con una percentuale di spese di personale e spese correnti inferiore al 25%, pari al 100% a decorrere dall’anno 2015.

La legge n. 208/2015 (stabilità 2016) ha, invece, previsto al comma 228:

– il turn over al 25% per i primi enti per gli anni 2016, 2017 e 2018;

– il turn over al 25% per i secondi enti per gli anni 2017 e 2018.

Si tratta, dal tenore letterale delle disposizioni, di “parentesi” di capacità assunzionale rispetto a quelle già previste a regime dal d.l. 90/2014.

L’art. 3 del d.l. 90/2014 aveva altresì previsto che “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”. Tale disposizione, non è stata abrogata o disapplicata, quindi secondo me sopravvive in una lettura letterale e sistematica delle norme.

Ricordo che la Deliberazione n. 28/2015 della Sezione Autonomie ha stabilito che il triennio della capacità assunzionale è un triennio dinamico, da calcolare a ritroso rispetto all’anno delle previste assunzioni (ad esempio, nel 2016 è possibile utilizzare la capacità assunzionale eventualmente residua degli anni 2013/2014/2015.

 

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2 pensieri su “I resti della capacità assunzionale

  1. corrado dice:

    salve,

    secondo Lei il limite dei cinque mesi nelle assunzioni stagionali nella Polizia Locale è ancora valido nelle 6 regioni che sono state sbloccate dal portale della mobilità ?? Grazie in anticipo della risposta.

    Cordiali saluti

  2. Rentario dice:

    Quindi se un Ente ha capacità assunzionali residue dal 2011, potrebbe utilizzare le capacità residue dal 2011 al 2013 per scorrimento graduatorie, senza vincolo al ricollocamento del persona degli enti di area vasta?
    Al momento dello sblocco di tali risorse, come si potranno utilizzare?

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