Riporto di seguito parte del mio Editoriale scritto per il prossimo numero di Personale News.
Ora che in alcune regioni si sono sbloccate le assunzioni, torna molto di moda la questione della mobilità, in modo particolare sulla sua neutralità rispetto alla capacità assunzionale. Ci si chiede, infatti, se l’ingresso di un dipendente tramite questo istituto vada ad intaccare le quote assunzionali calcolate sulla base delle percentuali di turn-over vigenti. Chi scrive, ritiene che non sia cambiato il quadro di riferimento e che, pertanto, la mobilità tra enti sottoposti a regime di limitazioni assunzionali, continui a rimanere neutra. Non c’è dubbio che durante il periodo del ricollocamento obbligatorio dei dipendenti degli enti di area vasta, di cui all’art. 1, comma 424, della legge 190/2014, per motivi di coerenza normativa, il Dipartimento della Funziona Pubblica, fin da subito, ha stoppato anche le procedure di mobilità. Ma ora, nelle regioni in cui le assunzioni sono tornate possibili, non ci si può dimenticare l’art. 1, comma 47, della legge 311/2004, che prevede: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”. La norma non è mai stata abrogata o modificata, esiste e quindi mi chiedo perché non si dovrebbe applicare un principio che è peraltro lampante: il legislatore autorizza le amministrazioni pubbliche (di tutti i comparti) ad assumere all’esterno, ma allo stesso tempo legittima gli spostamenti dei dipendenti affinché si realizzi una migliore redistribuzione di risorse umane nei vari enti. La spesa pubblica, in questo caso, non aumenta e se aumenta, lo fa solo per assunzioni dall’esterno comunque misurate e limitate (con le percentuali del turn-over) dal legislatore stesso. Se proprio vogliamo citare qualche deliberazione della Corte dei Conti, basta una lettura alla n. 70/2016/SRCPIE/PAR della sezione Piemonte oppure alla n. 80/2011/PAR della sezione Lombardia che in tempo non sospetti aveva già codificato i corretti termini di riferimento:
- la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
- perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche.
Va, inoltre, ricordato l’art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, il quale ha precisato che “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”, che significa che un’uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come cessazione su cui calcolare la capacità assunzionale.
Sostenere che, oggi, la mobilità erode il turn-over e quindi non è neutra, vuol anche dire ammettere, con coerenza, che quest’ultima norma non si applica più e quindi la mobilità in uscita costituisce una cessazione. Tesi che davvero non ci convince.
Quindi, fermo restando la piena validità delle norme che sanciscono, in presenza dei casi sopra descritti, la neutralità della mobilità ai fini della capacità assunzionale, non ci rimane da ricordare che, comunque, l’istituto può essere attivato solo nel rispetto dell’art. 1, comma 557 (o 562), della legge 296/2006 (contenimento delle spese di personale in valore assoluto rispetto alla media del triennio 2011/2013) e delle norme che vietano assunzioni per il mancato rispetto di alcune regole di natura finanziaria, quale il pareggio di bilancio o l’approvazione dei documenti programmatici e di rendiconto.
Sul punto l’ultima delibera 287 della corte conti Lombardia mi pare sostenga proprio il principio che non convince il dott Bertagna. Mi pare infatti che dica:nel 2016 puoi fare bandi di mobilità aperti a tutti ma a valere sulle capacità assunzionali (quelle non destinate al ricollocamento) e quindi non sono più neutre. Ma forse solo per il 2016 poi dal 2017 tutto ritorna normale. Sulla stessa questione il dott Olivieri in un articolo recente fa un discorso più rigido pare che la neutralità delle mobilità sia definitivamente morta insieme al patto di stabilità. Proprio adesso che ero riuscito a far quadrare il piano triennale delle assunzioni!
Egregio dott. Bertagna, in merito alla mobilità intercompartimentale questa è ammessa per gli enti sottoposti al medesimo vincoli di assunzioni del personale e riduzione della sua spesa ex co. 1 art. 557 L. 296/06, ovvero agli enti sottoposti al patto di stabilità interno.
Quesito: I comuni non possono procedere a mobilità intercompartimentale dalle case di roìiposo edal le camere di commercio che non mi risultano siano sottoposte al patto ex art. 1 co. 708 L. finanziaria 2016.
Egregio dott. Bertagna in tema di mobilità avrei due quesiti da porre:
1. si applica in caso di copertura del posto mediante mobilità (il comune non ha budget assunzionali e non potrebbe assumere con concorso dall’esterno) la procedura dell’art. 34 bis? Secondo me no, però vedo molti bandi pubblicati da comuni dove si fa precedere o si svolge contestualmente tale procedura.
2. può transitare con tale procedura di mobilità “neutra” nel comune tipo sopra citato, privo di capacità assunzionali dall’esterno, un dipendente di una Università?
La ringrazio per il gradito riscontro.
Buongiorno, la presente per richiedere se un ente locale ( Comune) soggetto a limiti assunzionali può procedere mediante l’utilizzo della mobilità tra Enti ad assumere personale proveniente da IPAB non soggetti a tali limitazioni.
distinti saluti
Può. Ma in questo caso, essendo la mobilità “non neutra” è necessario disporre di adeguate capacità assunzionali.
Buongiorno, per richiedere se un ente locale che ha in programma la pubblicazione di un avviso per assunzione a tempo indeterminato di personale C a 30 ore, puo’ accettare domande di persone di altri comuni a tempo indeterminato C assunto a 18 ore ( che se idonei vedrebbero appunto incrementare il proprio orario ) ( e anche se è possibile accettare domande di personale a 36 ore che invece vedrebbero diminuito il proprio orario)
grazie, cordiali saluti
Salve ho bisogno di un aiuto spiego il caso. Mobilita’ tra due soggetti di comparto diverso Comune soggetto a vincoli assunzionali e Asl no. Il comune vieta lo scambio la asl no cosa posso fare? E’ lecito? Grazieeeee
Ho partecipato ad un bando di mobilità di un Comune nel quale non era contenuta alcuna limitazione .Avevo anche ricevuto comunicazione circa la data di immissione in servizio e alla fine il Comune ha avviato nei miei confronti un procedimento di esclusione in quanto proveniente da ente non assoggettato a regime limitativo delle assunzioni.
E’ possibile questo? Ripeto: il bando di mobilità non richiedeva tale requisito e nei miei confronti, pur essendo noto l’ente dal quale provenivo, non si è proceduto alla esclusione prima del colloquio.
Gent.mo Dott. Bertagna.
Mia moglie è stata trasferita, tramite mobilità volontaria, dall’Università al Comune (dove tutt’ora lavora) in data 31/12/2010. Nel Comune percepisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello di provenienza.
Nonostante la domanda al Comune per il miglioramento del trattamento economico avvenuto in peius e nonostante i successivi solleciti (per non fare perdere di validità), il Comune ha ignorato queste richieste. In particolare non le veniva riconosciuta l’indennità di Ateneo che all’Università in quanto considerato un trattamento accessorio quando invece, di fatto, è normato dal CCNL Università e quindi uguale per tutti i dipendenti delle Università italiane.
Nel 2014, finalmente, il Comune ottiene una risposta dall’ARAN che da ragione a mia moglie. Nonostante tutto, successivamente il Comune decide comunque di ignorare anche questa e a fine del 2016 ci risponde che in correzione della comunicazione dell’ARAN sono arrivati alla conclusione di bocciare la richiesta di mia moglie sulla base dell’art. 30 del DLGS 165/2011 e della legge 246/2005 e da ultimo per la legge di stabilità del 2014, comma 458.
Le chiedo:
1) essendo stata mia moglie trasferita nel 2010, ha diritto ad un assegno o no? Oppure deve subire un trattamento in peius?
2) se si, è di tipo non riassorbibile?
3) Entro ogni triennio noi abbiamo presentato solleciti ed inviti tramite raccomandate e/o brevi mano protocollate. Siamo nei termini per un eventuale ricorso?
4) eventualmente quali riferimenti normativi devo usare come pezza d’appoggio per motivare la mia richiesta anche davanti al Giudice?
La ringrazio di cuore e la saluto cordialmente
Salve, mi chiamo Anna Ambra, provengo da un ipab sita nella provincia di Catania a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di Assistente
Sociale Coordinatore cat.D2, A tal propositodesideravo sapere se c’è una legge specifica che preveda la mobilità da un ente locale (IPAB), ormai inattive, ad un altro ente locale o Asp. Pertanto, qual’e’ il modello o istanza da inviare? Esiste una procedura con priorità? Certa in un gentile riscontro invio cordiali saluti. Anna Ambra