Quali resti sono ancora utilizzabili?

Rimangono pochi mesi a fine anno, ma forse qualcosa si può ancora fare, almeno prima che ci vediamo svanire davanti agli occhi la possibilità di utilizzare eventuali resti del budget dell’anno 2013, calcolato sulle cessazioni dell’anno 2012. Come previsto dalla deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la possibilità di far conto su quanto non speso del turn-over è limitata a soli tre anni e peraltro dinamici: ogni anno se ne perde un pezzettino.

Più volte mi è stato chiesto se questi resti si possono usare anche se non sono stati, in passato, inseriti nella programmazione del fabbisogno di personale. La risposta è sì.

La questione, eventualmente, nasceva per un altro scopo: capire se quei resti fossero o non fossero “liberi” dall’obbligo di destinazione delle capacità assunzionali ai dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta. E su questo aspetto va ricordato che la deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG, sempre della sezione delle Autonomie, come principio di diritto ha affermato che solo il budget del 2015 e 2016 (calcolato sui cessati 2014 e 2015) è vincolato agli enti di area vasta. Certo, la già citata deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG aveva poi fatto ragionamenti diversi, ma tutte le sezioni regionali si sono poi attenute a questo principio di diritto.

Quindi, i resti del triennio precedente (dinamico), programmati o meno, ci sono e possono essere utilizzati. D’altronde l’art. 9, comma 5, del d.l. 90/2014 lo afferma chiaramente: “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”. (Si veda anche la recente Deliberazione n. 64/2016 della Corte dei Conti dell’Umbria).

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3 pensieri su “Quali resti sono ancora utilizzabili?

  1. Clara Destro dice:

    E’ utile la precisazione.
    Ho, però, bisogno di conoscere se in un’amministrazione é in corso una procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo indeterminato, in base ai resti assunzionali 2013 (cessazioni 2012), e non si fosse in grado di approvare la graduatoria entro il 31.12.2016, si potrebbero “conservare” quei resti ed assumere nel 2017 il vincitore/trice di quella selezione?

  2. gianlucabertagna.it dice:

    Difficile dare una risposta con certezza. Nella Deliberazione n. 28/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, SEMBRA che si faccia riferimento alla programmazione e all’avvio delle procedure…
    Ma la situazione è molto incerta.

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