Le co.co.co. dal 2017

Si avvicina il 1 gennaio 2017, momento dal quale le pubbliche amministrazione non potrebbero più stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del d.lgs. 81/2015.

Non sono assolutamente d’accordo con questa sintesi. E’ troppo semplice dire: “non si possono più stipulare co.co.co.”. La norma dice cose ben diverse, precisando che “Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1″.

Bisogna quindi andare a leggere il comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015 che afferma: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Sono solo queste le co.co.co. vietate. 

Ma tutto questo è già impossibile per le pubbliche amministrazioni in virtù dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 laddove è previsto che “il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

Quindi… il d.lgs. 81/2015 non apporta nessuna novità al regime delle collaborazioni coordinate e continuative per le pubbliche amministrazioni, che continuano a riferirsi per la legittimità delle stesse alla disposizione del d.lgs. 165/2001.

 

Riporto, di seguito, anche un parere rilasciato su Personale News ad una specifica domanda sull’argomento:

La c.d. Legge Biagi non si applica alle pubbliche amministrazioni, e, conseguentemente, l’art. 52 del d.lgs. 81/2015 – nell’abrogare gli articoli 61–69-bis del d.lgs. 276/2003 – incide direttamente solo sulla disciplina del lavoro a progetto nel lavoro privato. Nella pubblica amministrazione, il riferimento per il corretto inquadramento delle collaborazioni esterne (occasionali o continuative) rimane la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che – a sua volta – rinvia all’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Tale articolo opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili alle prestazioni di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile. In particolare, il paragrafo 1 di tale circolare opera tale distinzione:

“Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove ‘il contatto sociale’ con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.”

L’art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015 prevede, in ordine alle collaborazioni continuative, che:

“Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1”.

Le collaborazioni di cui al primo comma citato, sono quelle le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ma per le pubbliche amministrazioni, come detto, opera l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 che prevede che “il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

E questo per sottolineare, quanto, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/2015, ci fosse un regime speciale per gli enti locali.

In relazione al quesito posto, sulla base di quanto affermato sopra e delle caratteristiche intrinseche dell’incarico esterno (natura, intensità di coordinazione e durata), l’Ente potrà, quindi, conferire un incarico nella forma della collaborazione occasionale o continuativa.

Print Friendly, PDF & Email

3 pensieri su “Le co.co.co. dal 2017

  1. vincenzo dice:

    Salve,
    per i collaboratori con contratto co.co.co. della scuola, con funzioni di segreteria, è previsto un orario massimo settimanale di lavoro ?
    Ringrazio per la risposta.

  2. Giovanni Colonna dice:

    Ero professore ordinario di biochimica esperto in bioinformatica e nel policlinico universitario in cui operavo avevo anche la direzione dell’unità informatica che si occupava anche di progettazione e sviluppo software con l’ausilio di personale esterno operante in loco e proveniente dall’appalto per l’ICT.
    Ora sono in quiescenza ed ho diretto in qualità di esecutore contrattuale, come previsto nel contratto della ICT stessa ( a costo zero), il personale esterno previsto dall’appalto per la durata dell’ICT che scade nel prossimo Maggio, quindi coordinando esclusivamente personale esterno all’amministrazione per periodo limitato.
    Posso riavere questo incarico, non esistendo questa competenza in tutto il policlinico?

  3. Loredana Pellini dice:

    Buongiorno sono educatrice di sezione primavera in un I.C.da 8 anni , con contratto co.co.co.
    È possibile x il committente ( l’I.C. , sino al 31 12 2017 ) anche per questo a.s. 2017/18 stipulare per l’educatore la tipologia contrattuale di cui sopra?
    Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

uno × cinque =