Allego la nota 51.991/2016 della Funzione Pubblica con la quale sono state ripristinate le ordinarie capacità assunzionali per tutte le funzioni in Lombardia e Toscana.
Allego la nota 51.991/2016 della Funzione Pubblica con la quale sono state ripristinate le ordinarie capacità assunzionali per tutte le funzioni in Lombardia e Toscana.
Il parere della Corte dei Conti Liguria (deliberazione n. 84/2016/PAR del 22/09/2016) stabilisce che il regime assunzionale previsto per la polizia locale dall’art. 5 del D.L. 78 del 2015, con la relativa sanzione della nullità, ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale tesa al riassorbimento del personale (art.1, comma 424, legge n. 190 del 2014), per le motivazioni testuali a cui si rinvia.
Ciò posto la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. DFP 51991 del 10/10/2016, che relativamente alla Regione Lombardia ripristina le ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di personale, dal momento che fa appunto riferimento a tutte le categorie di personale, si riferisce anche al personale appartenente ai corpi di Polizia Locale o per essi permane il regime derogatorio, come delineato nel citato parere della Corte dei Conti Liguria? Grazie a chi vorrà rispondere