Negli scorsi giorni, mi sono giunte diverse mail nelle quali mi è stato chiesto cosa ne penso sulla vigenza o meno dei limiti sul salario accessorio, visto che non sono stati adottati i decreti attuativi della Riforma Madia.
Ecco un esempio di mail che mi arrivata.
La legge di stabilità 2016, al comma 236 dell’articolo unico stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed e’, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
Dato atto che a fine novembre 2016 è scaduto il termine assegnato dalla legge Madia al Governo per emanare i decreti attuativi della riforma sulla dirigenza pubblica (articolo 11 della legge n. 124/2015), siamo ancora tenuti al rispetto dei limiti sull’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale previsti dal citato comma 236 della legge di stabilità 2016 (cioè che non deve superare quello per l’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio)?
Innanzitutto va precisato che la norma fa riferimento sia all’art. 11 che all’art. 17 e mentre il primo prevede che i decreti debbano essere adottati entro il 12 mesi, il secondo indica il termine di 18 mesi (i quali non sono ancora trascorsi).
Detto questo, mi pare chiara la volontà del legislatore di ancorare i limiti sul salario accessorio non tanto al tempo di adozione di tali decreti, ma piuttosto all’approvazione dei decreti stessi. Non è raro che nel nostro sistema normativo i decreti attuativi di una legge delega vengano adottati anche oltre il termine previsto o addirittura non vedano mai la luce. Per questo motivo, il legislatore può vincolare l’applicazione di una norma proprio all’adozione degli stessi.
Quindi, in questo caso, non c’è alcun dubbio interpretativo, secondo me. I blocchi al salario accessori ci saranno fino a quando:
- Non verranno adottati i decreti attuativi indicati;
- Il legislatore non modificherà l’art. 1 comma 236 della legge 208/2015.
Salve,
la presente per avere delucidazioni in merito alla possibilità di impiegare i fondi europei come risorse del salario accessorio