Continua il limite sul salario accessorio?

Negli scorsi giorni, mi sono giunte diverse mail nelle quali mi è stato chiesto cosa ne penso sulla vigenza o meno dei limiti sul salario accessorio, visto che non sono stati adottati i decreti attuativi della Riforma Madia.

Ecco un esempio di mail che mi arrivata.

La legge di stabilità 2016, al comma 236 dell’articolo unico stabilisce che: “Nelle more dell’adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con particolare   riferimento   all’omogeneizzazione   del    trattamento economico fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016 l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all’articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni,  non   può   superare   il   corrispondente   importo determinato per l’anno 2015 ed e’, comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente”.

Dato atto che a fine novembre 2016 è scaduto il termine assegnato dalla legge Madia al Governo per emanare i decreti attuativi della riforma sulla dirigenza pubblica (articolo 11 della legge n. 124/2015), siamo ancora tenuti al rispetto dei limiti sull’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale previsti dal citato comma 236 della legge di stabilità 2016 (cioè che non deve superare quello per l’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio)?

 

Innanzitutto va precisato che la norma fa riferimento sia all’art. 11 che all’art. 17 e mentre il primo prevede che i decreti debbano essere adottati entro il 12 mesi, il secondo indica il termine di 18 mesi (i quali non sono ancora trascorsi).

Detto questo, mi pare chiara la volontà del legislatore di ancorare i limiti sul salario accessorio non tanto al tempo di adozione di tali decreti, ma piuttosto all’approvazione dei decreti stessi. Non è raro che nel nostro sistema normativo i decreti attuativi di una legge delega vengano adottati anche oltre il termine previsto o addirittura non vedano mai la luce. Per questo motivo, il legislatore può vincolare l’applicazione di una norma proprio all’adozione degli stessi.

Quindi, in questo caso, non c’è alcun dubbio interpretativo, secondo me. I blocchi al salario accessori ci saranno fino a quando:

  • Non verranno adottati i decreti attuativi indicati;
  • Il legislatore non modificherà l’art. 1 comma 236 della legge 208/2015.
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