Le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dalle amministrazioni locali non rientrano nei vincoli del salario accessorio, ma solamente a determinate condizioni. La Sezione autonomie con la deliberazione n. 34/2016conferma, quindi, il precedente orientamento adottato con deliberazione n. 2/2013.
Il quadro normativo di riferimento
Due sono le norme in esame. Innanzitutto, i commi 4 e 5 dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 danno la possibilità (e non l’obbligo!) di adottare entro il 31 marzo di ogni anno specifici triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Le eventuali economie effettivamente realizzate e certificate dagli organo di controllo, possono essere destinate nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, a integrazione, quindi, del fondo del salario accessorio dei dipendenti.