Sezione Autonomie su lavoro flessibile

E’ arrivata la Deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti in materia di lavoro flessibile, soprattutto con riferimento a quale limite prendere come riferimento in assenza di spesa nell’anno 2009 oppure nel triennio 2007-2009.

L’occasione è anche quella per includere, nel limite, le spese per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili.

Ecco di seguito il principio di diritto:

1. “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

2. “La spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell’ambito delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’ente”.

ALLEGATO: LAVORO FLESSIBILE – SEZIONE AUTONOMIE – DELIBERAZIONE N. 1/2017

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

20 − 9 =