Come è chiara la Deliberazione n. 59/2017 della Corte dei Conti Toscana! L’argomento è l’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (che ricordo per ora è pienamente valido e va rispettato anche nel 2017) e le voci che rientrano nel limite del 2015 e relativa riduzione proporzionale.
Su questo sito ho da sempre evidenziato come le norme abbiano richiesto un contenimento non solo del cosiddetto “fondo”, ma di tutte le voci inerenti al trattamento accessorio del personale. Se nei primi anni di vigenza dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, qualche sezione regionale della Corte dei conti aveva espresso pareri discordanti, con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della sezione delle Autonomie, si è statuito che il limite si applica ad ogni emolumento accessorio a prescindere che venga o meno prelevato dal fondo. L’analisi ha certamente messo in difficoltà gli enti locali senza personale di qualifica dirigenziale, ma, sinceramente, il tenore letterale della norma lasciava poco spazio ad altre soluzioni. Un’applicazione critica per gli enti che hanno le posizioni organizzative pagate a bilancio. Il successivo sviluppo interpretativo si è, quindi, concentrato su come i vincoli vadano verificati: si tratta di un solo limite (fondo + posizioni organizzative pagate a bilancio) oppure di due limiti separati? Anche su questo aspetto le norme sono chiare nell’affermare che il limite è unico. In tale solco, segnalo la recente deliberazione n. 59/2017/PAR della Corte dei Conti della Toscana, con la quale la sezione precisa che non si rinviene un limite distinto tra il fondo delle risorse decentrate e le poste contabili del bilancio dell’ente per l’indennità di posizione e risultato, limitandosi, la norma in esame, nel suo tenore letterale ad una previsione di carattere generale sul contenimento della spesa per tali tipologie di risorse.
Nella stessa deliberazione, viene, altresì, affermato cosa accade in caso di gestione associata delle funzioni: il limite di spesa posto, per quegli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati. Viene anche fornito un esempio: l’ente “B”, per la definizione del proprio limite di spesa, potrà senz’altro portare in diminuzione l’importo rimborsatogli dall’ente “A”, ma per converso l’ente “A” non potrà neutralizzare tale somma, ai fini del calcolo della propria misura del limite di spesa. Insomma, obiettivo unico, ma che nessun superi il limite massimo!