Dopo l’interpretazione della Corte dei Conti della Puglia nella Deliberazione n. 6/2017 sulla permanenza del blocco al salario accessorio dei dipendenti per l’anno 2017, giunge la medesima conferma anche per il trattamento dei dirigenti.
Il Sindaco del Comune di Portomaggiore inoltra alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, un’articolata richiesta di parere in tema di incarichi dirigenziali e spese di personale.
In particolare, premette che nell’aprile 2016 l’ente ha proceduto alla ricognizione della proprie dotazioni organiche dirigenziali ai sensi dell’art. 1, comma 221 della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevedendo la copertura di un posto dirigenziale attraverso il ricorso ad un incarico a tempo determinato di cui all’art. 110 TUEL.
Posto che trattasi di un posto di nuova istituzione, successivo alla data del 15/10/2015, la relativa copertura è rimasta “congelata” in virtù dell’art. 1, comma 219, della medesima l. 208/2015.
Dunque, considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza 251/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, chiede:
1. se il comune sia legittimato a procedere all’assunzione del richiamato dirigente a tempo determinato ex art. 110 TUEL, nel rispetto delle norme in materia di selezione con procedure di evidenza pubblica e di contenimento delle spese di personale;
2. se sia da intendersi applicabile, nel 2017, il vincolo di cui all’art. 1, comma 236, della l. 208/2015 circa le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, in quanto anch’esso legato all’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l.124/2015;
3. se l’unione di cui fa parte l’ente, i cui posti dotazionali di dirigente alla data del 15/10/2015 risultavano coperti esclusivamente attraverso l’impiego parziale dei dirigenti dei comuni facenti parte dell’unione, possa procedere attraverso una assunzione a tempo determinato, alla copertura di almeno un posto dirigenziale, ed in tal caso quale sia il corretto comportamento da seguire al fine della costituzione del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999 (comparto Regioni EE.LL.).
La Sezione, con deliberazione n. 23/2017/PAR del 28 febbraio 2017, preliminarmente sottolinea che il disposto del comma 219 dell’art. 1 della l. 208/2015 non può ritenersi superabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, in quanto il riferimento all’esercizio della delega di cui all’art. 17 della l. 124/2015, inserito nel testo del citato comma 219, ai fini d’interesse conserva intatta la propria vigenza e con essa il proprio rigore impeditivo.
Dunque, il Collegio ritiene che il pieno ripristino delle facoltà assunzionali dei dirigenti vada necessariamente realizzato attraverso un ulteriore provvedimento normativo che si auspica, ovviamente, tempestivo rispetto alle motivazioni programmatiche esplicitate nel citato comma 219 e logicamente conseguente a quelle che saranno le oggettive conseguenze della sentenza citata sull’attività del Governo.
Sicché, proseguono i Giudici contabili, va risolto negativamente il quesito n. 1), circa il possibile superamento della indisponibilità dei posti dirigenziali e, per analoghe motivazioni, va ritenuto non superabile altresì il vincolo di cui all’art. 1, comma 236, della l. 208/2015 posto alle valutazioni con il quesito n. 2), e riguardante il possibile superamento del tetto che riferisce al valore del 2015 le risorse da destinare annualmente, a decorrere dal 01.01.2016, al trattamento accessorio del personale.
Quanto al quesito n. 3), dopo aver illustrato la normativa conferente, la Sezione fa presente che l’unione di che trattasi è stata istituita nell’ottobre 2013, ovvero dopo il 31 dicembre 2011, dunque in data utile per fruire della salvaguardia di cui al penultimo periodo del comma 219.
Inoltre, da atto che il posto di dirigente in predicato, per quanto esposto, è finalizzato a meglio assolvere all’erogazione di servizi essenziali dell’ente ed all’esercizio delle sue funzioni fondamentali, attraverso un impiego a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, sicché viene ritenuto che l’ente possa procedere all’assunzione.
Da ultimo, con riguardo alla corretta costituzione del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato, il Collegio ritiene debba farsi riferimento all’ordinaria prassi praticata per le altre assunzioni, residuali e collegate alle deroghe esplicitate nel medesimo comma 219, praticate ai sensi della deliberazione della Conferenza Unificata in data 14 aprile 2016.
Buongiorno Dott. Bertagna,
dovendo procedere a rideterminare contabilmente il fondo dei dirigenti per delle omissioni risalenti al 2002 (in positivo e in negativo) aventi riflesso sui fondi dalla predetta annualità ad oggi, sono a chiederle:
a) se tale rideterminazione vada operata dal 2002 o da 10 o 5 anni indietro;
b) nell’eventualità che si debba procedere a recuperare delle somme, se tale recupero vada indietro di 5 o di 10 anni da oggi;
c) poiché si sta valutando di riliquidare delle retribuzioni di risultato residue delle annualità 2008, 2009, 2011 e 2012 non interamente liquidate ad oggi, se esse si sono prescritte e se le operazioni sub a) e b) influiscono su quella sub c).
Nel ringraziarla anticipatamente, Le porgo distinti saluti.
Alberto Tombesi – Camera di commercio di Macerata