Ancora sulle assunzioni della polizia locale…

Come noto, il decreto-legge sicurezza (d.l. 14/2017), ha introdotto un turn-over di maggior favore per le assunzioni nell’ambito della polizia locale. Letta la norma, ora arrivano le varie interpretazioni, le quali, a breve, assurgeranno la posizione di norma, e così via…

Provo a dire la mia, riguardo a come si incastrano le nuove regole per la polizia locale, rispetto alle assunzioni nelle altre funzioni. Partiamo dalla norma:

“negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208″. Nel d.l. 90/2014 era previsto: “La predetta  facoltà  ad  assumere  è  fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del  100  per cento a decorrere  dall’anno  2018″.

E’ innanzitutto evidente che la norma ha la finalità di incrementare le percentuali di turn-over nella polizia locale. Ma questo, e lo dico da subito, non vuol dire che si intende penalizzare le assunzioni nelle altre funzioni comunali. La ratio è, quindi, chiara (decreto “sicurezza”, si chiama). Per la polizia locale viene data la possibilità di assumere a tempo indeterminato, con percentuali più favorevoli rispetto al restante personale. Ma è, appunto, una possibilità: “i comuni possono…”. Quindi, se cessa un agente di polizia locale, lo si potrà sostituire con le percentuali di maggior favore. E questa è la parte più semplice.

Ma ci sono altre due questioni.

 1. Cessa un agente di polizia locale, ma l’amministrazione non ha bisogno di agenti di polizia locale.

Innanzitutto. E’ evidente che l’amministrazione NON E’ COSTRETTA a sostituire con un altro agente se non ha il fabbisogno nella polizia locale. La norma si appoggia tutta su un “possono” e si sa che il legislatore, per questioni costituzionali, può imporre agli enti locali solamente limiti finanziari. Ma a questo punto cosa succede alla spesa del cessato? Potrà essere utilizzata per le assunzioni in altri settori? Risposta: per me sì. Anche se la norma dice: “le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e quindi sembrerebbe il contrario. Ma non è così. Infatti, il periodo precedente dice “possono” e quindi la traduzione potrebbe essere questa: “se la cessazione dell’agente la sostituisci con un’assunzione nella polizia locale, allora la cessazione non la puoi conteggiare per le altre assunzioni”. E mi pare anche giusto e sensato

2. Cessa un dipendente NON delle polizia locale e l’amministrazione ha bisogno di un agente di polizia locale

Mi pare assolutamente ammissibile che la capacità assunzionale creata da dipendenti di altri settori possa essere destinata, anche questa, alla polizia locale. È il fabbisogno che determina le regole per le assunzioni. Il legislatore ci dice quanto assumere, ma non ci obbliga ad assumere in determinati settori dell’ente. Ovviamente, in questo caso, il cessato deve essere calcolato con le percentuali “ordinarie”, che non sono quelle speciali e più alte riservate agli addetti della polizia locale. D’altronde, basti pensare, che il turn-over per la polizia locale nel 2017 è all’80%, che sarebbe come a dire che se è cessato un agente nel 2016, non lo posso sostituire a tempo pieno. E sarebbe un’assurdità. Ma serve, a questo punto, un pezzetto di capacità assunzionale, che potrà essere, a mio parere, prelevato dalle cessazioni di dipendenti di altri settori.

Quindi, esiste un’unica programmazione del fabbisogno di personale che tiene dentro tutti i settori (polizia locale e insegnanti inclusi). Le percentuali di capacità assunzionale sono diverse e vanno incastrate nel modo migliore, ma chi decide è sempre e solo il fabbisogno.

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Un pensiero su “Ancora sulle assunzioni della polizia locale…

  1. Patrizia dice:

    Si può procedere a queste assunzioni a tempo indeterminato mediante trasformazione dei contratti a tempo determinato in essere, stipulati con personale che ha superato un concorso?

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