Se c’è una cosa in cui credo fermamente (giuridicamente parlando) è che quando vi è la necessità di confrontare due valori a cavallo di due esercizi finanziari, sia da rispettare il criterio dell’omogeneità dei dati.
Pensiamo alle situazioni di “casa nostra”: spese di personale, turn-over, lavoro flessibile, limitazioni al fondo del salario accessorio. Ogni volta si prende a riferimento o l’anno precedente o un triennio o un anno ben definito. Quindi, quello che dobbiamo fare è “confrontare” un determinato aggregato di un anno con quello di un esercizio che il legislatore ci indica. Ma per fare questo non possiamo non basarci su quello che per me è un dogma di fede (sempre giuridicamente parlando): i dati del confronto devono essere omogenei. Ogni altra conclusione potrebbe portare a risultati a favore o a sfavore, tra l’altro facilmente adeguabili al proprio fine. E questo non mi piace. Più oggettività abbiamo e più siamo al riparo da un giudizio negativo finale. La prima oggettività risiede proprio nel dato omogeneo, almeno lì, non si può barare.
Che poi, è quello che ha sintetizzato benissimo la Corte dei Conti della Liguria nella Deliberazione n. 58/2017 che nell’affrontare la “drammatica” questione dell’inclusione o meno degli incentivi per le funzioni tecniche nei limiti del fondo del salario accessorio (ora disciplinati dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017) e delle spese di personale ha affermato: “Non sarebbe, dunque, logico né legittimo contrapporre due limiti di spesa il cui ammontare sia composto da voci differenti”.
Di fronte a queste parole, con le quali i magistrati hanno rimandato tutta la questione alla Sezione Autonomie, mi sono un attimo fermato e ho benedetto il cielo (ovviamente giuridicamente parlando).
Ora, non ci resta che attendere il verbo definitivo.
ALLEGATO: Corte dei Conti Liguria – Deliberazione n. 58/2017
Letta la deliberazione della Cdc Liguria una volta tanto non si può fare che complimentarsi con l’estensore (dott. Belsanti?) per la chiarezza e completezza di argomentazioni con cui ha illustrato l’ennesima situazione di mancato coordinamento fra norme che sta ponendo tutti i Comuni d’Italia in una scomoda situazione di stallo. Speriamo che il “verbo definitivo” sia adeguato, ma dubito che la Sezione delle autonomie, se nel frattempo non ha cambiato composizione, si rimangi completamente quanto, secondo me avventatamente, ha emanato come fulmine a ciel sereno solo qualche mese fa….
dalla succitata delibera…..Questo Collegio ritiene, tuttavia, che la soluzione accolta dalla suddetta Sezione centrale non sia sorretta da un convincente iter motivazionale e, soprattutto, che possa dar luogo ad incongruenze tali da determinare, da un lato, l’inapplicabilità della norma in determinate fattispecie e, dall’altro, un possibile aumento della spesa di personale, realizzando, in tal modo, una finalità opposta rispetto a quella perseguita dalla medesima Sezione.
La volontà del legislatore è volta ad ottenere il miglior risultato possibile nell’esecuzione dei contratti pubblici…È evidente che, così concepita la norma, sia possibile escludere gli incentivi in esame dal computo della spesa rilevante ai fini del tetto di cui al comma 557 citato….
Passaggi forti che mettono in discussione tutto il sistema.
Siamo in presenza di un evidente iter che mortifica il ruolo tecnico all’interno degli Enti , che viene ridotto a mero esecutore per il quale si annulla la grande e sofferta capacità intellettuale degli operatori tecnici che sono chiamati ogni giorno a risolvere i problemi pratici dei cittadini.
Speriamo che il legislatore rinsavisca e decreti che l’incentivo o per la progettazione o per i servizi tecnici hanno la stessa radice e rilevanza.
Mi firmo come invidioso, così prevengo le accuse degli appartenenti agli uffici tecnici.
Ma non sarebbe molto più serio abolire del tutto queste forme di incentivazione che vanno a remunerare il lavoro “ordinario” dei dipendenti pubblici?
Un ingegnere (anche geometra e architetto) dipendente pubblico se non fa progettazione, direzione lavori, rup, eccetera, per cosa viene pagato (con lo stipendio mensile e magari qualche indennità di specifiche responsabilità) nelle sue 36 ore settimanali?
Se questi soggetti vogliono essere pagati a “cottimo”, perché non si danno alla libera professione?
Stendiamo poi un velo pietoso su certi casi in cui se il progetto si dà all’esterno si fanno tre livelli di progettazione con produzione di copiosa quantità di elaborati e se si fa all’interno i livelli sono a mala pena due e il progetto esecutivo è costituito da degli elaborati striminziti.. (tanto rup e progettista sono la stessa persona) e si portava a casa l’incentivo più alto con il minor sforzo possibile…