Ed eccoci qua con l’emendamento in materia di incentivi per funzioni tecniche. Un percorso difficile, tanti ci hanno provato, ma alla fine questo è il risultato:
Comma 526 . All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».
Ah, beh. Una gran soddisfazione, direi. C’era solo una cosa da dire: gli incentivi stanno fuori dalle limitazioni al trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Ed invece… nulla di fatto!
Al massimo, la novità, potrà servire per affermare che siccome gli incentivi stanno sul capitolo dei lavori non sono spese di personale. E poi? Per il trattamento accessorio?
Io di risposte chiare non ne vedo. La parola passerà ancora una volta prima alle Sezioni regionali e poi alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.
Ma è Natale, proviamo almeno a non pensarci per qualche giorno. Che poi, la vita, mi sa che sia da un’altra parte rispetto agli incentivi per funzioni tecniche.
Tanti auguri a tutti.
Della serie: Una cosa dovevi fare (ricopiare l’emendamento proposto dall’Anci)… e invece nemmeno quello…..
tho..guarda un po’…cambia anno ma noi nella PA, benché si scriva e si parli molto, cambia ben poco….personalmente sempre più spesso ricordo Manzoni, il mondo del 1600 con gli azzeccagarbugli…e tutto il resto…
E’ possibile quindi adesso, con la modifica all’art.113 c.5 bis del D.Lgs.50-2016, procedere alla liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi alle attività svolte nell’anno 2017 per quegli enti locali che hanno già approvato il Regolamento Locale apposito , senza più tenere conto dei limiti della spesa del personale ?
Per me la dicitura della Finanziaria è chiara.
Un conto è il capitolo di spesa che finanzia un opera pubblica (di solito fondi di investimento, propri, mutui, ecc.) e all’interno del quale, ha voluto ribadire il legislatore, fa capo l’incentivo.
Un conto è il fondo per la contrattazione decentrata che, a meno di alchimie legislative, non mi risulti possa essere fonte di finanziamento per un capitolo di spesa destinato alla realizzazione di opere pubbliche.
Ergo, l’incentivo è nel capitolo che finanzia l’opera e non rientra nel fondo contrattazione che è e serve ad altra cosa.
Il problema non sta sul capitolo di finanziamento, ma se tale incentivo rientra nella definizione di “trattamento accessorio” di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.
Con il nuovo c.5bis gli incentivi sono fuori dal tetto del salario accessorio
Pareri Corte dei conti Umbria e Friuli Venezia Giulia…..febbraio 2018
Non può che farmi piacere.
Quindi con la Del.n.14 del 05/02/2018 la Corte dei Conti Sez. Reg. dell’Umbria ha escluso “il fondo di cui al comma 2 dell’art.113 del d.lgs. 50 del 2016 ….dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all’art.23 del d.lgs. 75 del 2017.” chiarendo il dubbio che rimaneva dopo la modifica introdotta dal nuovo comma 5 bis art.113 del d.lgs.50-2016 .
Esatto
Poi la Corte dei conti della Puglia ha inviato tutto alla sezione Autonomie. Staremo a vedere.