Quando riusciremo a stipulare il contratto decentrato?

Torno sulla vicenda della stipula del contratto integrativo decentrato nell’anno 2018 (che sarà triennale) e vorrei fare alcune precisazioni sui tempi e contenuti dello stesso.

Come sappiamo, il 21 maggio 2018 è stato stipulato il CCNL delle Funzioni Locali, nel quale si prevede la contrattazione integrativa di tutte le materie demandate a questa relazione sindacale. Pertanto, è inevitabile che il primo contratto decentrato successivo al CCNL si comporti in tale direzione.

Voglio da subito sottolineare che io non ho mai detto, né scritto, che si possa stipulare un contratto decentrato che continui ad erogare i compensi incentivanti e le indennità sulla base delle vecchie regole. Siccome il CCDI è successivo ad un nuovo CCNL la stipula dell’integrativo dovrà, per forza, contenere le nuove discipline. Per essere più chiari: un CCDI stipulato nel 2018 non potrà disciplinare l’indennità di rischio “vecchia maniera”, ma dovrà per forza individuare i criteri per la nuova indennità di condizioni lavoro. Si potrà, però, ragionare sulla data di effettiva applicazione che, per alcuni istituti, potrebbe anche coincidere con il 1.1.2019 o meglio ancora con decorrenza 31.12.2018 ma a valere dal 2019 (come ha fatto, ad esempio, anche il CCNL per gli 83.20 Euro di incremento del fondo).

Secondo me, poi, le eventuali progressioni economiche orizzontali per quest’anno si potranno prevedere solamente con i nuovi criteri contrattati nel CCDI. Sono salve solamente le procedure (non i criteri!!) già avviate alla data del 21.05.2018.

Il problema, allora, sorge se entro fine anno 2018 non si riuscirà a stipulare il CCDI o si arriverà talmente tardi nell’anno che ormai il fondo è già stato quasi interamente utilizzato per le indennità o i compensi previsti da un CCDI precedente al 2018 che però ha continuato ad mantenere i suoi effetti. Cosa accadrà in questo caso?

Come ho già avuto modo di dire, mi pare inevitabile che il nuovo CCDI non potrà che prendere atto di quanto già accaduto, anche perché non sarà di certo possibile far retrodatare e retroagire le nuove indennità. Con l’esempio di prima: se l’ente ha continuato a pagare l’indennità di rischio alla luce del previgente CCDI, a dicembre si troverà nell’obbligata condizione di dover semplicemente prendere atto di quanto accaduto.

Pertanto, e in conclusione, se viene stipulato un nuovo CCDI non potrà che essere già adeguato alle nuove regole del CCNL; solo in caso di forti ritardi nella stipula, non si potrà che prendere atto di quanto già accaduto in virtù dei pagamenti delle indennità già avvenuti nell’anno.

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