Una delle notizie più bizzarre di questi giorni è che gli enti devo adottare il Piano triennale dei fabbisogni 2019/2021 entro il 24 settembre prossimo. Le cose stanno davvero così? A me non sembra.
Vediamo le norme.
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 tutti gli anni, gli enti devo adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (e gli enti locali dovrebbero farlo entro il 31 luglio dell’anno precedente in occasione del DUP).
Ai sensi del comma 6 della medesima norma “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”.
Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 75/2017 “In sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”.
Ora, poiché le Linee di indirizzo sono state pubblicate il 27 luglio scorso, ecco da dove arriva la scadenza (e il timore).
Ma voi ci leggete che il Piano deve essere adottato ENTRO il 24 settembre?
Quello che c’è scritto è che scatta il divieto di assunzione dopo 60 giorni, non l’obbligo di adottare il piano!
E allora riassumiamo:
- Piano 2018/2020: gli enti dovrebbero averlo già adottato. Quindi, non vi è alcuna sanzione, tanto più che le linee di indirizzo affermano al punto 2.3: “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”. Quindi, se sono fatti salvi, non c’è nessuna sanzione di divieto di assunzione per il 2018. Semmai il problema è per chi il piano non ce l’ha ancora…
- Piano 2019/2021: da nessuna parte c’è scritto che va adottato entro il 24 settembre! (anche perché quello del 2020/2022 quando dovrebbe essere adottato?!?!). La regola è che se non c’è il piano 2019/2021 dal 1 gennaio 2019 non si può assumere! Anzi le linee di indirizzo affermano che “La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”.
Quindi, ripeto: dove sta scritto che il PTFP va adottato entro il 24 settembre?
Grande Bertagna! Ha scritto in misura perfetta quello che il nostro pensiero percepiva.
E’ possibile il passaggio di area ai sensi dell’art. 2comma 15, l. 75/2017 in assenza di PFT?