La gestione delle assenze nei compensi accessori

Alcuni enti stanno procedendo a rivedere in sede di contrattazione integrativa i criteri per l’erogazione di alcune indennità, come ad esempio quelle di specifiche responsabilità. Mi viene spesso chiesto come gestire tali compensi in caso di assenza.

Nel CCNL 21.05.2018, per alcune indennità (come ad esempio quella di condizioni lavoro), è stato previsto che spettano solo per l’effettiva presenza in servizio. Tale impostazione, a mio parere, può essere utilizzata anche per gli altri compensi del trattamento accessorio. Si può anche fare riferimento ad alcune considerazioni che in passato sono state proposte dall’ARAN e che condivido. L’Agenzia, per casi analoghi, ha sostenuto, che: “In quella stessa sede, le parti procedono, autonomamente, all’individuazione anche delle condizioni e delle modalità di erogazione del suddetto compenso, anche sotto il profilo della eventuale decurtazione in caso di assenza dal servizio, qualunque sia la tipologia della stessa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche e delle finalità della stessa, dato che il CCNL non fornisce alcuna indicazione o prescrizione delle modalità di corresponsione”. (RAL_1569)

In un altro parere vi è scritto: “Sotto un profilo di carattere generale, non ostano alla decurtazione di tale compenso la natura e le caratteristiche dello stesso; infatti, è indubbio, che per effetto delle assenze, il lavoratore rende comunque una prestazione ridotta e, conseguentemente, diminuisce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso. In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso. (RAL_1321).

Il tutto va definito, quindi, nel contratto integrativo.

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