Limiti del nuovo CCNL: finalmente ci siamo

Finalmente ce l’abbiamo fatta. Non so come nascondere la soddisfazione, le lacrime e la felicità.

Con una norma, dico: con una norma!, siamo riusciti a stabilire che gli incrementi previsti dal CCNL al fondo delle risorse decentrate stanno fuori dal limiti di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Quegli incrementi che:

  1. già la dichiarazione congiunta n. 5 aveva dichiarato fuori dai tetti;
  2. già la Corte dei Conti a Sezioni Riunite aveva certificato;
  3. già la Corte dei Conti Sezione Autonomie aveva determinato esclusi dai vincoli.

Mi viene da piangere dalla felicità…. è davvero tutto scritto all’art. 11  del d.l. 135/2018: In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Io festeggio.

Adesso mi aspetto una norma di legge che serva a chiarire che:

  • il costo dei dipendenti a tempo indeterminato sono spesa di personale;
  • il costo dei dipendenti a tempo determinato sono (anche) spesa di lavoro flessibile;
  • le assunzioni nella pubblica amministrazione si fanno per concorso e che
  • le somme per la performance non si possono erogare a pioggia.

Non si sa mai.

ALLEGATO: DECRETO LEGGE 135/2018

 

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16 pensieri su “Limiti del nuovo CCNL: finalmente ci siamo

  1. CLAUDIO dice:

    Quindi si potrebbe procedere all’aumento della retribuzione delle posizioni organizzative in attesa di attivare le nuove procedure previste dagli artt. 13 e 14 ccnl, oppure rimaniamo impantanati fino a che gli Amministratori non si decideranno ad attivare quanto previsto nei suddetti articoli?

  2. CLAUDIO dice:

    L’art. 11 comma 1 D.L. 135 parla di “incidenza del trattamento accessorio”. Ora, se non erro, la retribuzione di posizione fa parte del trattamento accessorio e deriva dalla “contrattazione collettiva nazionale”. Perchè questo trattamento accessorio dovrebbe stare nel limite del D.lgs. 75?

  3. Davide dice:

    Con riferimento al commento di CLAUDIO, l’art. 11 del d.l. 135/2018, prevede espressamente che “il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.
    Ovvero solo agli incrementi derivanti dalle regole del nuovo CCNL (riallineamento fondo peo, incremento 83,20 euro dal 1/1/19). Quanto già detto e ribadito insomma; ma visto che non bastava, con la forza di una norma.

  4. Roberta dice:

    In un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, se nel 2016 la po di responsabile servizi finanziari non era assegnata (funzione di responsabilità attribuita al sindaco e poi al segretario comunale), mentre nel 2018 viene istituita e assegnata al dipendente di categoria D trasferito presso l’ente tramite mobilità, la retribuzione di posizione è comunque nel limite? In questo caso, anche se la po è assegnata nella misura minima, significa andare a diminuire il fondo salario accessorio in misura tale da rendere impossibile distribuire risorse agli altri dipendenti!!!!!!!!!!

  5. claudio dice:

    Ritorno sull’argomento. Se la retribuzione di posizione è salario accessorio, perchè deve restare nel limite mentre gli altri incrementi del salario accessorio non devono rispettare il limite dell’art. 23.
    Che senso ha prevedere un aumento se di fatto è inattuabile, o meglio per aumentare occorre diminuire a qualcun’altro?

  6. Alex dice:

    Per come è scritta la norma potrebbero non rientrare nel limite anche le due nuove indennità per la Polizia Locale ?

  7. Giovanni dice:

    In due enti che condividono in regime di convenzione e ex comma 557 un dipendente in cat. D, incaricato di P.O. in entrambi gli enti, oltre a percepire le indennità di posizione (annue 12mila in un ente e 11mila nell’altro – riparametrate in relazione all’orario prestato in ciascun ente) è possibile applicare la maggiorazione nei limiti del 30%, delle due indennità, per gravosità prestazioni svolte in diverse sedi di lavoro? (art. 17 CCNL)

  8. cosimo dice:

    buongiorno, la mia domanda è:
    il 28/12/18 con determina di settore si avvia la procedura selettiva per le PEO personale dipendente al 31.12.17. decorrenza economica 1.1.18. Premetto che il fondo per l’anno 2017 non è stato costituito nè sono stade destinate somme per la progressione, nè sottoscritto il CCDi per il 2016 e 17, per questi anni 16 e 17, è stato stabilito di dare le residue somme in produttività. Le risorse per pagare le progressioni del 2017 a valere economicamente 1.1.18 vogliono prenderle dal fondo 2018 a valere per progressioni dec. ec. 1.1.19. Tutto cìò è corretto?

  9. savi dice:

    Giovanni (10:07:23) :

    In due enti che condividono in regime di convenzione e ex comma 557 un dipendente in cat. D, incaricato di P.O. in entrambi gli enti, oltre a percepire le indennità di posizione (annue 12mila in un ente e 11mila nell’altro – riparametrate in relazione all’orario prestato in ciascun ente) è possibile applicare la maggiorazione nei limiti del 30%, delle due indennità, per gravosità prestazioni svolte in diverse sedi di lavoro? (art. 17 CCNL)
    .
    ma è possibile questo?

  10. tiziano dice:

    quindi per quanto riguarda le P.O. è corretta l’interpretazione della Corte dei Conti Regione Sicilia la quale afferma:
    Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all’anno 2016, piuttosto deve essere quello rappresentato dall’ammontare delle risorse stanziate a bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica.

  11. tiziano dice:

    Ma allora mi permetto di dire che siamo alle solite enti di piccole dimensioni che risparmiano sono poi penalizzati.
    Prenda il nostro ente comune con meno di 5000 abitanti nel 2016 non aveva il responsabile finanziario, la storica ragioniera era andata in pensione, e quindi la P.O. non era stata assegnata. Ora che viene di nuovo ripristinata non deve essere conteggiata e quinti la pagano le altre P.O. portandoci tutti al minimo. Ma è una logica questa?

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