Tra le varie sintesi apparse in questi giorni sulla stampa specializzata e in alcuni forum in merito allo scorrimento della graduatorie, vi è la seguente conclusione: “Dal 2019 le graduatorie potranno essere utilizzate solo per i vincitori”.
Che in un primo approccio potrebbe anche essere vero. Vorrei provare, però, una lettura diversa, per stimolare una discussione. Il testo della norma non dice che le graduatorie possono essere utilizzate solo “per i vincitori”, ma per i “posti messi a concorso”, che potrebbe significare una cosa diversa.
Provo a spiegarlo con un esempio. Un ente svolge una concorso per dieci posti. Nel tempo (comunque entro tre anni) tutti i dieci posti vengono ricoperti. Dopo di che, un lavoratore non supera il periodo di prova, un altro si dimette, un altro se ne va in mobilità. L’ente può scorrere la graduatoria eventualmente ancora valida? A pensarci il termine “posti messi a concorso” e non “per i vincitori” potrebbe significare proprio questo: che fino ai dieci posti iniziali l’ente può sempre scorrere, ovviamente nel tempo massimo dei tre anni di validità.
Sarà davvero così?
Penso sia giusto parlarne, anche perché la soluzione sarebbe davvero interessante e darebbe un senso allo svolgimento di una procedura concorsuale, ma soprattutto alla durata triennale.
Certo, poi il tutto andrà anche riletto e rivisto alla luce dell’obbligo dei concorsi unici e centralizzati.
Staremo a vedere.
Ci sono novità in merito?
Alcuni dicono che manchi ancora il decreto attuativo e quindi che si applicano ancora le norme previgienti, altri dicono sia in arrivo un emendamento.
Alcuni comuni scorrono da graduatorie 2019 e assumono, altri stanno fermi perché non sanno come comportarsi. Che caos!