Come noto, l’art. 35-bis del d.l. 113/2018 ha dato la possibilità, per il solo anno 2019, di assumere nella polizia locale non con le ordinarie capacità assunzionali, ma su quelle eventualmente più favorevoli di un “tetto” di spesa pari a quello dell’anno 2016.
Mi è stato chiesto se, in ogni caso, va rispettato anche il limite complessivo delle spese di personale di cui agli articoli 1 comma 557 e comma 562 della legge 296/2006. Le disposizioni prevedono il non superamento del limite rispettivamente della media delle spese di personale degli anni 2011/2013 e dell’anno 2018.
Per me la risposta è positiva, nel senso che anche scegliendo di aderire alla deroga per le assunzioni della polizia locale, in ogni caso va sempre rispettato anche il tetto di spesa complessivo delle spese di personale. Tale vincolo è a mio parere inderogabile e solo una norma di legge avrebbe potuto prevedere delle eccezioni.
Art. 35-bis del d.l. 113/2018. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.
Nel 2016 avevo 4 agenti polizia locale, oggi nel 2019 due agenti chiedono mobilità verso altri Comune, qualora andasse deserto l’avviso di mobilità per sostituirli, posso usufruire della deroga e procedere ad un concorso per assumere le due unità?
Ringrazio