L’art. 35-bis del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 prevede: “Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.”.
L’ultima frase induce in tentazione, facendo quasi credere che vi sia un obbligo da parte degli enti ad assumere sulla base dei dipendenti che cessano nella polizia locale. Non è così. Intanto vi è scritto “possono”. E già questo potrebbe bastare. Ma va aggiunto anche qualcosa in più: il legislatore non può, per questioni costituzionali, imporre agli enti quali dipendenti assumere, ma eventualmente può imporre dei limiti di natura finanziaria. Quindi, ciò che regge è il Piano triennale del fabbisogno. Se l’ente intende avvalersi della deroga, allora, giustamente, non potrà conteggiare i cessati della polizia locale per altre assunzioni. Ma se l’ente non ha bisogno di assunzioni nella polizia locale, i cessati di questo settore saranno calcolati per le normali capacità assunzionali. Ciò che “vince” è quindi il bisogno dell’ente.
Va anche detto, come letto in alcune interpretazioni, che la norma non dice che la spesa di polizia locale deve essere al massimo quella del 2016! Quella è l’asticella per ampliare, eventualmente, le possibilità di assunzione. Ma si può andare anche oltre, magari utilizzando la mobilità o le capacità assunzionali che provengono dagli altri cessati di settori non di polizia locale.
Certo, non si può andare oltre il limite delle spese di personale di cui all’art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006.
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