Si diffonde sempre più l’orientamento per il quale il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 sia da considerare nel suo complesso e non voce per voce. Cosa intendo dire? Come sappiamo il “tetto” dell’anno 2016 (e la relativa verifica annuale) non si misura solo sul parametro del Fondo risorse decentrate, ma è un concetto più ampio. Ci sono voci del Fondo che non rientrano nel limite e ci sono voci che non sono nel Fondo ma che rientrano invece nel campo di applicazione della norma.
L’ennesima conferma che non si tratta di un limite da verificare sulle singole componenti, ma su un importo complessivo con la possibilità che gli aggregati di anno in anno si modifichino, è arrivata dalla Corte dei Conti della Puglia con la deliberazione n. 27/2019/PAR assolutamente in linea con quanto già affermato con la deliberazione n. 100/2017/PAR dai magistrati dell’Emilia-Romagna.
Adesso, la parola passa al Conto annuale e alle temutissime Tabella 15 e Tabella SICI nelle quali ci vengono, appunto, chiesti i dati sul monitoraggio della contrattazione integrativa decentrata.
Il CCNL del 21 maggio 2018 ha lasciato il segno e quindi sicuramente vi saranno delle modifiche all’impianto delle tabelle, tenuto soprattutto conto del fatto che dal 2018 tutti gli enti hanno gli importi delle posizioni organizzative imputati a bilancio. Come cambieranno le rilevazioni? Staremo a vedere.
Nel frattempo, è certo che anche il fondo dello straordinario dovrà essere conteggiato all’interno del limite dell’anno 2016 e di conseguenza di anno in anno per il rispetto del tetto. La cosa non dovrebbe però destare allarme: il fondo dello straordinario è un importo ormai consolidato, stabile, pari a quello dell’anno 1998 meno il 3%.
mi pare che proprio la RGS, all’uscita dell L 122/2010 con il suo limite la trattamento accessorio riferito al 2010, aveva detto che il fondo lavoro straoridnario non era soggetto alle limitazioni essendo fisso da anni, che c’entra adesso metterlo in gioco?
Probabilmente per dare la possibilità di “spostare” le somme dal fondo dello straordinario alla parte stabile del fondo come previsto dal nuovo CCNL 21.05.2018.