Tetto di spesa del personale, per le «nuove» Unioni di Comuni vale la media 2011-13

Il limite di spesa di personale per un’unione «mista» è dato dalla somma della media relativa ai costi sostenuti dai singoli Comuni nel triennio 2011-2013. In sede di prima applicazione la spesa non potrà superare quella sostenuta in precedenza dai Comuni e negli anni successivi si dovrà procedere alla sua riduzione progressiva. Sono queste le conclusioni cui giunge la Corte dei conti Lombardia con la deliberazione n. 123/2019, in risposta a specifici quesiti, posti dai sindaci dei Comuni facenti parte di una unione, uno dei quali senza obbligo di associazione.

La richiesta di parere
In primo luogo è interessante rilevare come il quesito sia stato ritenuto ammissibile in quanto formulato in maniera congiunta dai sindaci degli enti facenti parte dell’unione. Infatti, in una recente deliberazione (n. 59/2019), gli stessi giudici avevano, invece, precluso ai presidenti delle unioni di chiedere alle sezioni regionali delle Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta di parere è volta a conoscere il limite di spesa di personale da rispettare nel caso dell’unione, di recente costituzione, che non ha mai avuto una propria spesa del personale e nella quale i Comuni aderenti, non tutti soggetti all’obbligo di associarsi, hanno conferito tutte le funzioni e servizi e trasferito tutto il personale.

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