La quota limitata delle progressioni orizzontali

Oggi, vorrei fare una domanda io. E non mi darò neppure una risposta. La lancio, la lascio cadere e non rispondo. Riguarda le progressioni orizzontali.

Art. 23 comma 2 del d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta): Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti. Questo è il principio enunciato dalla norma. Nessuna parola in più. E’ tutto lì. Non si parla nè di percentuali (quanto è la quota limitata) e neppure di base di calcolo dei dipendenti (aventi diritto o tutti).

Poi, a maggio del 2019, arriva la Circolare del Conto annuale. Ad una domanda della scheda SICI viene chiesto: Le PEO riferite all’anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dall’art. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?

Ed ecco la domanda: premesso che, come tutti sanno, il Conto Annuale vale più di un qualsiasi decreto legislativo, che posto occupa nella gerarchia delle fonti una previsione interpretativa contenuta in una parentesi di un kit di Excel?

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Un pensiero su “La quota limitata delle progressioni orizzontali

  1. setto dice:

    Buongiorno. Per le PEO già sono previste limitazioni di quota e anche di partecipazione per chi ha progredito nel biennio precedente. Può un contratto decentrato stabilire inoltre che un dipendente possa essere valutato non più dell’80% rispetto la valutazione avuta il biennio precedente? Oltre che illegittimo sembra una vera assurdità rispetto i principi (opinabili o meno) stabiliti dal d.lgs 150/2009 e dal cnl. Una mortificazione per i dipendenti (alcuni) e un tentativo di ritornare alle progressioni a pioggia senza una modifica normativa ( e volendo pensar male un tentativo di avvantaggiare chi ha usufruito della progressione in tempo precedente mettendo un limite alla valutazione del competitor).

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