A pochi giorni dalla “scadenza” prevista dall’art. 13 comma 3 del CCNL 21.05.2018 sugli incarichi di posizione organizzativa, ci si è chiesti se il termine indicato (cioè il 20 maggio 2019) fosse un termine ordinatorio o perentorio.
Mentre l’ARAN non ha dubbi – infatti il parere CFL 6 chiude affermando chiaramente che tutti gli incarichi scadono al 20 maggio – evidentemente le cose non sono chiarissime.
La cosa che più di tutte mi fa sorridere è che il problema ce lo poniamo a tre giorni dalla scadenza. Cioè: avevamo un anno intero – dico: 365 giorni di tempo – per buttare giù (o confermare) i criteri di nomina, revoca e pesatura, e siamo, nonostante tutto, riusciti ad arrivare all’ultimo con il fiato sospeso e allora la questione qual è?: termine ordinatorio o perentorio.
Io sorrido.
E aggiungo il mio personale pensiero: è evidente che negli enti senza la dirigenza come ben previsto dall’art. 17 comma 1 del CCNL 21.05.2018, gli incaricati di posizione organizzativa sono (automaticamente) i responsabili delle strutture apicali nominati ai sensi dell’art. 109 del TUEL. Questi ultimi incarichi non scadono di certo al 20 maggio, ma si concludono nei termini che ciascun ente ha individuato nel proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Quindi, il responsabile nominato ai sensi dell’art. 109, tale rimane. Semmai, visto che l’istituto delle posizioni organizzative è di natura contrattuale, ci si chiede quale importo di retribuzione di posizione riconoscere se non c’è la pesatura richiesta dal nuovo CCNL. Anche perchè, va ricordato, l’ARAN ha sempre detto (per me giustamente) che una pesatura non potrà avere decorrenza anteriore alla stessa. Ad esempio, questo lo dice l’orientamento RAL 300
Egr, in merito alle PO Le chiedo gentilmente una risposta al seguente; In questi giorni è stato inviato ai dipendenti ( Regioni) , il piano di lavoro per la performance organizzativa, la sottoscritta non essendo stata nominata per ricoprire il ruolo di PO, nonostante abbia intrapreso negli ultimi 3 anni un percorso per l’ottenimento, e il cui piano di attività (anni 2016/17/18) rientrava a pieno titolo nell’incarico messo a Bando, ha deciso di non validare tale piano lavorativo, in quanto perfettamente sovrapponibile alla declaratoria della PO in oggetto, ravvisandone l’incompatibilità di ruolo e di mansioni. Ora, visto il mio profilo apicale D6 e vista l’attività svolta fino al 30 aprile u.s., data ultima proroga delle attività 2018, posso esimermi dal portare a compimento le attività (fine anno 2019), che ricadono sulla PO in questione?. Cosa mettere in campo per ottenere attività che non siano demansionanti e rientrino nel mobbing sul posto di lavoro? Quale consiglio sente di darmi in proposito? Grazie per la risposta – Cordialmente