Rimango sempre più colpito di come le interpretazioni surclassino le disposizioni normative o contrattuali.
Prendiamo ad esempio l’art. 8 del CCNL 21 maggio 2018: Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
Mi pare che ci sia scritto che gli enti avrebbero dovuto stipulare UN UNICO CONTRATTO che comprendesse TUTTE LE MATERIE e a scorrerle ci rendiamo conto che contengono sia aspetti giuridici che economici. Ogni anno si possono rivedere i criteri di riparto delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo. Nel solco della contestualità di accordi giuridici ed economici allo stesso tempo come i CCNL anche i CCI avrebbero dovuto adeguarsi a questo meccanismo.
Ma attenzione: L’ARAN non la pensa così.
Un Comune ha chiesto all’Agenzia se, sulla base di specifiche richieste dei sindacati, è possibile stipulare PRIMA un contratto integrativo contenente solo le regole e OGNI ANNO un contratto economico, che è esattamente quello che si faceva in precedenza. Risposta dell’ARAN: non sembrano esservi impedimenti formali e giuridici alla soluzione prospetta(ta).
Un bel salto nel passato e ci siamo giocati l’idea più bella del CCNL: contratti triennali solidi e senza obbligo di contrattazione ogni anno. E avanti con le relazioni sindacali lunghe, con la stipula dei contratti a ridosso di fine anno e con i problemi con la contabilità!
Tristezza.
ALLEGATO: PARERE ARAN 4344-2019
Buonasera, mi può spiegare con un esempio pratico (un’ipotesi di scuola) la differenza tra contrattazione triennale per la parte normativa ed annuale per la parte economica? Le sarei molto grato