L’atto unilaterale: quando e perchè.

Qualche giorno fa mi è stato chiesto cosa ne penso dell’atto unilaterale come modalità di gestione della contrattazione integrativa decentrata. Provo a fare un breve riassunto con qualche considerazione.

L’atto unilaterale è disciplinato dal punto di vista normativo dall’art. 40 comma 3-ter del d.lgs. 165/2001. Il CCNL 21 maggio 2018 ha declinato nel dettaglio le modalità di attuazione per il comparto delle Funzioni Locali.

L’articolo 8 comma 5 di tale CCNL è abbastanza chiaro e permette di muoversi con questi punti fermi:

  • L’atto unilaterale è possibile solo sulle materie espressamente indicate. Quindi, non su tutte le materie della contrattazione integrativa ma solo quelle identificate con le lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) dell’art. 7, comma 4 del CCNL 21/05/2018;
  • Questo dimostra che un atto unilaterale “su tutte le materie” è già sbagliato concettualmente;
  • In ogni caso la norma è chiara nell’affermare che l’atto unilaterale funziona solo qualora non si raggiunga l’accordo su determinate materie e solo quando il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa;
  • È del tutto evidente, quindi, che serve una motivazione forte, che individui e specifici tali motivi di “oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”; in altre parole un generico e automatico “atto unilaterale” su tutte le materie mi appare eccessivo rispetto ai principi di correttezza e buona fede richiesti dall’art. 10 del CCNL 21/05/2018;
  • Prima di poter attivare l’atto unilaterale devono trascorrere 45 giorni dall’inizio delle trattative. Il termine può essere “allungato” di altri 45 giorni.
  • Sull’atto unilaterale vanno espressi tutti i controlli esistenti per i “normali” Contratti Collettivi Integrativi, compreso il parere dell’organo di revisione;
  • L’atto unilaterale è sempre di natura provvisoria;
  • Se viene adottato è comunque necessario procedere con le trattativa al fine di trovare un accordo tra le parti.

Ecco, mi pare tutto.

Riporto per semplicità di lettura anche le norme citate.

ARTICOLO 40 COMMA 3-TER DEL D.LGS. 165/2001: Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E’ istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati

 ARTICOLO 8 COMMA 5 DEL CCNL 21/05/2019: Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

 

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