Come noto, la Deliberazione n. 41/2019 della Sezione Marche della Corte dei conti ha confermato la possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri enti risalenti ad anni precedenti (rimane invece precluso l’utilizzo per quelle derivanti da concorsi banditi dopo il 1 gennaio 2019).
Ma quali sono le procedure da rispettare per scorrere le graduatorie di altri enti?
La Corte dei conti del Veneto, con la chiarissima deliberazione n. 290/2019 ha risposto che l’ente deve:
– predeterminare i criteri (nell’ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”;
– valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare;
– garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001.
L’indicazione più interessante, appare, a mio parere, quella che riguarda la natura di tale accordo con le altre amministrazioni. I giudici contabili del Veneto affermano:
Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.
E questo, significa, procedure molto più snelle!
Secondo lei come mai la Corte dei Conti non ha rilevato che, fra le procedure da rispettare, il posto non debba essere di nuova istituzione od appositamente trasformato?
Forse poiché ritiene sufficiente solamente– “garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001 e quindi, ma solo conseguentemente, la disponibilità nella dotazione organica”?
Grazie
Sinceramente non lo so e non lo posso sapere. Di fatto, per me, l’art. 91 comma 4 del TUEL è ancora in vigore e va rispettato.
Buongiorno, un ente può assumere un agente di PL a tempo indeterminato con orario settimanale di 36 usando una graduatoria di altro ente a tempo indeterminato a part-time all’83,33% (n. 30 ore settimanali). Grazie.
Buonasera, il mio comune vuole procedere a coprire di un posto istituito in pianta organica nel 2019 resosi vacante per dimissioni volontarie del dipendente a tempo determinato. Può avvalersi della graduatoria 2018 di un Comune limitrofo per assunzione a tempo indeterminato?
I sindaci interessati devono emanare degli atti deliberativi per evidenziare la procedura di scorrimento e di assunzione?