Assenteisti, infortuni, progressioni e procedimenti disciplinari

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Danno erariale per falsa attestazione presenza in servizio
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, con la sentenza n. 66/2019, ha condannato alcuni dipendenti di una provincia al risarcimento del danno erariale cagionato all’ente, per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio.
In particolare, i lavoratori si erano difesi sostenendo, tra l’altro, l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave, in quanto le «modalità fraudolente» previste dall’articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, non potevano ravvisarsi, poiché gli allontanamenti erano avvenuti «puramente e semplicemente, senza sotterfugio alcuno, omettendo di timbrare il cartellino in uscita». Per la Corte, però, il comportamento di omessa timbratura del cartellino, impedendo di fatto il corretto rilevamento della presenza, costituisce di per se atteggiamento fraudolento e, dunque, configura l’elemento soggettivo richiesto nella fattispecie della responsabilità erariale.

Revoca della progressione economica
La Corte di cassazione sezione lavoro, conla sentenza n. 26033/2019, ha analizzato il caso di un lavoratore al quale l’ente di appartenenza aveva chiesto la ripetizione di somme indebitamente ricevute, essendo stato oggetto di progressione economica tramite una procedura, successivamente, annullata giudizialmente. Per i giudici, «la progressione economica deve tradursi nel correlato maggior valore professionale della prestazione richiedibile, e quindi in un risultato del quale l’amministrazione possa effettivamente valersi, il quale solo giustifica l’incremento patrimoniale».

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