Via libera al DPCM sulle assunzioni per i comuni

In data 11 dicembre scorso, da un incontro tra i tecnici dei Ministeri e la Conferenza Stato-Città, è scaturito un documento che contiene le norme attuative dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019. Si tratta del Decreto Crescita e della disposizione che prevede incrementi alle assunzioni per i comuni che si trovano in situazione di valori virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Come si può notare, anche dopo un’attenta lettura, i dubbi non sono pochi. Probabilmente sarà necessaria una Circolare esplicativa da parte della Ragioneria Generale dello Stato per chiarire tutti i meccanismi riportati nel documento.

C’è però una cosa certa: IL FONDO DEL 2019 NON VA RITOCCATO A SECONDA DELL’ANDAMENTO DEI DIPENDENTI, come più volte avevo suggerito nel mio blog.

Nel documento allegato, infatti, c’è scritto: “Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio (…) si applicano ai comuni con decorrenza dal 1 gennaio 2020”.

Quindi, ora, si può davvero chiudere la costituzione del fondo del 2019 senza particolari dubbi interpretativi correlati a questa disposizione.

ALLEGATO DOCUMENTO BOZZA DPCM ASSUNZIONI 11 DICEMBRE

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3 pensieri su “Via libera al DPCM sulle assunzioni per i comuni

  1. paolo dice:

    SCUSATE….PERCHE’ IL COMMA 1 DELL’ART. 6 MI PARLA DI “GRADUALE RIENTRO” SE SI E’ SUPERIORI AL “VALORE SOGLIA” DELLA FASCIA DEMOGRAFICA INDIVIDUATA IN TAB 3 DELLO STESSO ART. 6 E POI AL COMMA 3, SEMPRE DELL’ART 6, MI SI DICE CHE SE CI SI TROVA “COMPRESO” TRA I VALORI SOGLIA DI CUI ALLA TAB 1 DELL’ART. 4 E TABELLA 3 DELL’ART 6 (TRA L’ALTRO IL 3° CO DEL SUDDETTO ART. 6 PARLA DI “COMMA”, NON DI “ARTICOLO”: UN REFUSO) NON POSSO INCREMENTARE LA SPESA DI PERSONALE, RILEVATA DALL’ULTIMO RENDICONTO APPROVATO?

  2. Simone dice:

    Buonasera,

    la cosa assurda che vedo, da una prima lettura, è che se un comune si colloca oltre la soglia della tabella 3 ha tempo fino al 2025 per rientrare (per assurdo potrebbe fare 2 assunzioni sapendo che avrà nel periodo 4 cessazioni).
    Mentre se un comune si colloca tra la soglia della tabella 1 e quella della tabella 3 (vedi art. 6, comma 3) non potrà assumere. Magari è di poco sotto la soglia della tabella 3 e pur con 4 cessazioni rimane sempre nel range tabella 1/tabella 3, quindi non assume.
    Se ho capito bene la norma, la trovo una cosa assurda.

    E poi… i comuni che hanno bandito concorsi quest’anno e che andranno a concludersi nel 2020? se con l’assunzione vanno a cadere nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 3, cosa devono fare?

    Grazie.

  3. Lucio dice:

    Per come è strutturata, e per come si capisce, questa doppia soglia è un po’ assurda. Se sei sotto la prima soglia puoi incrementare, se sei sopra la seconda devi scendere sino al valore della soglia. Se invece sei in mezzo ci resti.
    D’altra parte, non capisco perché i comuni al di sopra della seconda soglia debbano ridurre la spesa del personale… fino alla seconda soglia! Il che vuol dire che un comune “virtuoso” deve rispettare la prima soglia e uno “spendaccione” avrà come limite la seconda soglia. Grazie tante!
    Spero escano al più presto dei chiarimenti perchè, benché il concetto di parametrare la spesa del personale alle entrate correnti sia condivisibile mi sembra che venga applicato un po’ a caso… (o meglio viene applicato con il solito concetto che chi spendeva poco continua a spendere poco e chi spendeva tanto continua a spendere tanto)

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