La capacità assunzionale dopo il DPCM

Il mio dubbio principale del Dpcm (scarica QUI) “licenziato” in Conferenza l’11 dicembre scorso è: che cosa accade ora alla capacità assunzionale? Detta in altro modo: il nuovo sistema di calcolo dei possibili spazi assunzionali basati su incrementi della spesa dell’ultimo rendiconto cancella le regole del turn-over e di conseguenza del meccanismo della mobilità?

Noto che alcuni interpreti non hanno dubbi nel ritenere che il Dpcm scrive le regole nuove cancellando quelle vecchie.

A me, qualche dubbio rimane.

Ad esempio:

  • perchè nelle norme citate c’è l’art. 3 del d.l. 90/2014 che disciplina il turn-over?
  • perchè gli enti per raggiungere il valore soglia possono utilizzare un turn-over anche inferiore al 100% (che sarebbe come a dire che gli altri hanno ancora il 100%)
  • perchè la sanzione dal 2025 per i meno virtuosi è un turn-over al 30%?

Ecco, nei già tanti risvolti complicati dal Dpcm, questa è la questione che più di tutte vorrei capire come è stata affrontata. Attendiamo qualche parere per capire cosa succederà.

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3 pensieri su “La capacità assunzionale dopo il DPCM

  1. Andrea dice:

    altri dubbi: gli Enti non virtuosi, avendo la percentuale tra la soglie ex art 4 ed ex art 6 incorreranno nel divieto di incrementare la propria spesa complessiva di personale rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato. Sennonché quest’ultimo aggregato di spesa, così come definito dalla bozza di DPCM, potrebbe anche registrare nel 2020 incrementi significativi per cause del tutto indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, come ad esempio la firma del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

    A fronte di questi incrementi, rispetto ai quali, come detto, non vi è discrezionalità alcuna delle Amministrazioni, i Comuni si troveranno pertanto obbligati ad adottare opportune misure compensative, eventualmente anche rinunciando alla sostituzione integrale del personale cessato. Paradossalmente, dunque, per questi enti la riforma potrebbe addirittura rivelarsi peggiorativa.

    Poi il Decreto non sta uscendo…… ESCILO!!

  2. carlo dice:

    Nel commento di fine anno si sottolineava che il decreto ” Dal punto di vista meramente tecnico, – non viene disapplicato nessuno dei limiti vigenti (spese di personale, limite al trattamento accessorio, turn-over), ciò sta a significare che le nuove regole possono applicarsi sul presupposto del rispetto dei limiti della spesa di cui alla legge 296/2006?
    Per gli enti che, ad oggi, non rispettano tale limite il decreto offre una via d’uscita considerato che tale ente è ben al di sotto del valore soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti?

    grazie

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