L’articolo 87 del d.l. 18/2020 che riporto in estratto per comodità di seguito spiega con chiarezza quali sono gli ordini di priorità per l’organizzazione delle attività lavorative di ogni dipendente.
Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Quindi, in ordine:
- Negli uffici ci devono essere solo i dipendenti necessari per assicurare le attività che ciascun ente ha ritenuto “indifferibili”;
- Il lavoro agile è la modalità ordinaria, normale, di svolgimento della prestazione lavorativa. Ogni azione per dare questa possibilità è valida: utilizzo del pc di proprietà del dipendente, utilizzo di un pc fornito dall’ente, spostamento a cura dell’ente del pc dall’ufficio a casa del dipendente;
- Se tutto ciò non è possibile si passa alla fase successiva. Le amministrazioni devono utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, banca delle ore, della rotazione o altri istituti. Tra questi “altri istituti” ritengo ci possa stare benissimo anche l’orario multiperiodale, peraltro da attivare senza tante formalità. Nel concetto di “rotazione” (termine un po’ stringato) ci sta anche sicuramente la modifica temporanea della mansioni. Nel concetto di “ferie pregresse” ci stanno quelle maturate e non godute riferite ad anni precedenti. Nel concetto di “congedo” ci stanno le ferie dell’anno in corso. Sotto quest’ultimo aspetto, quello delle ferie, ricordo che, a prescindere da eventuali considerazioni da parte sindacale, è pacifico che è dovere del datore di lavoro programmare le ferie (sempre, non solo in questi tempi) e pertanto si ritiene il datore possa, nelle more dell’attivazione del lavoro agile (e anche in tempo successivo), ricorrere anche almeno a parte delle ferie 2020; ciò evitando di essere penalizzante nei confronti del lavoratore, ma innanzitutto in considerazione delle preminenti esigenze di servizio e del proprio dovere di programmazione.
- Solo dopo, solo alla fine, solo al termine, solo dopo averle provate tutte, solo quando non abbiamo più forze, solo quando non troviamo altre soluzioni, solo quando siamo sconfitti… solo allora si può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”. Che, innanzitutto, non vuol dire per sempre o fino al termine dell’emergenza. “La motivazione” è dove bisogna concentrarsi. Perché di fatto, con una norma di questo tipo, si rischia di venir chiamati a dare giustificazione del fatto che l’ente sta pagando dei lavoratori che ha deciso di lasciare a casa. Quindi, su quella parola “motivatamente” bisogna passarci i giorni e le notti e solo quando si è sereni di aver combattuto la giusta battaglia per trovare altre soluzioni e ci si è resi conto di averla persa, solo in quel momento si può procedere con la sospensione dal servizio. Ciascuno con le proprie e importanti responsabilità.
Rispetto agli approfondimenti sul lavoro agile, che diventa ordinario, mi restano delle perplessità sulla gestione delle assenze degli educatori e del personale ausiliario e asa dei servizi educativi (nido e centro diurno minori) che sono rimasti a casa, a seguito dei diversi provvedimenti normativi, che però hanno gestito con approcci diverse la questione “giustificativo”
Mi sembra che l’art. 87 del D.L. 18/20 commi 1, 2, 3 disciplinando le medesime situazioni (assenze del personale di cui all’art. 1 c.2 d.lgs. 165/2001) sostituisca quanto previsto dall’art. 19 del d.l. 9 del 2/3/20, con una modifica sostanziale della gestione dell’assenza, forse anche in considerazione del prolungamento ancora incerto dell’emergenza e della contestuale necessità di gestire al meglio le risorse (umane che, in questo caso, diventano anche economiche).
Se dovesse applicarsi questa norma, ipotizzo un iter:
– dispongo ferie residue 2019 e recuperi
– dopo esaurimento di ferie pregresse e recuperi, valuto il lavoro agile (di fatto anche i docenti ministeriali con le lezioni a distanza sono in lavoro agile), che però andrebbe valutato per i diversi profili
– se lavoro agile non attuabile, fruizione di parziale ferie 2020
– dove non fattibile, si può arrivare a motivare la “esenzione dal servizio” valorizzabile come periodo lavorato
Peraltro nel vs. commento sul d.l. 9/20: “Dove c’è sospensione e NON CHIUSURA, il personale è tenuto alla prestazione lavorativa. E’ evidente che per quello che riguarda gli asili nido, ad esempio, le educatrici possono essere impegnate in altre attività perché la scuola resta aperta per tutti gli altri servizi Dove c’è sospensione, ricade nella responsabilità
del datore di lavoro impegnare il personale in attività esigibili in funzione delle loro mansioni, prima di ricondurli nell’alveo dell’art. 19, comma 3, valutando da ultimo e più recente invito, di promuovere fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di congedo ordinario e ferie.”
Parrebbe che già dal d.l. 9/20 ci fosse la possibilità di metterle in ferie.
E’ possibile riprendere la gestione di queste situazioni?
Grazie e complimenti!