Enti virtuosi dopo il Dm

Uno degli equivoci più grandi è pensare che il Dm 17.03.2020 imponga nuovi limiti di spesa agli enti virtuosi, che sono quei comuni che nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti si collocano al di sotto del valore soglia identificato dalla Tabella 1.

Ricordo velocemente le regole per questi enti:

–        Spazi finanziari di assunzione determinati traducendo in valore finanziario lo scostamento tra % dell’ente e % di riferimento della soglia più bassa (Tabella 1)

–        Contestuale rispetto della ulteriore soglia di incremento progressivo della spesa rispetto all’anno 2018 (Tabella 2) con eventuale possibilità dei resti dei cinque anni precedenti

–        Deroga, per le assunzioni a tempo indeterminato “da decreto”, al limite di spesa ex art. 1, comma 557 (o 562), della legge 296/2006

Ora, quando un ente calcola questo valore NON TROVA un nuovo limite di spesa di personale, ma quantifica le somme che può destinare per quest’anno (e solo per quest’anno) a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il limite di spesa continua ad essere il comma 557 o comma 562 della legge 296/2006 calcolato con le regole di sempre! Solamente le assunzioni disposte alla luce del Dm staranno fuori da questo limite.

 

 

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