Nel decreto legge Rilancio, ci sono alcune disposizioni che riguardano la ripresa delle procedure concorsuali.
Innanzitutto, ricordo che:
- Da lunedì 18 maggio possono ripartire le procedure concorsuali;
- Dal 16 di maggio tornano a scorrere i giorni della sospensione dei procedimenti tra cui quello dell’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001.
Il decreto legge Rilancio, poi, ad un certo punto, afferma che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 238, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 237, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 237, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
È questa la norma a cui devono fare riferimento gli enti locali evidenziando fin da subito che le norme del decreto rappresentano una possibilità e non un obbligo, quindi le amministrazioni potrebbero decidere di svolgere i concorsi secondo le modalità tradizionali, anche se con evidenti complicazioni pratiche sul rispetto delle norme contro la diffusione dell’epidemia.
Quali sono in sintesi le norme a cui gli enti locali possono fare riferimento?
Eccole qua:
Presentazione domande
Articolo 237, commi 4 e 5 |
“4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse”. |
Svolgimento prove
Articolo 238, comma 1, lettere a) e b) |
“a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 1;” |
Lavori delle commissioni
Articolo 237, comma 7 |
“7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”. |
Buongiorno
il comma 12 dell’art 247 riduce a 15 giorni la tempistica relativa alla procedura di cui all’art. 34 bis
Parlando di Atenei dovendo scorrere una graduatoria vigente valgono i 45 giorni o è applicabile il suddetto comma del Decreto Rilancio?
Grazie mille per il contributo