Ci sono due anni da prendere a riferimento per applicare l’ultima parte dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che prevede l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce dei dipendenti assunti a seguito del DM 17 marzo 2020.
Anno 2016: è l’anno del limite di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che è già stato quantificato dagli enti sulla base delle regole di “voci incluse” e “voci escluse” elencate dalla dottrina.
Anno 2018: è l’anno sul quale va calcolata la quota media proporzionale prevista dalla norma rispetto al numero dei dipendenti presenti al 31 dicembre 2018. La base di calcolo è costituita dal Fondo e dallo stanziamento delle PO.
Ciò che è importante sottolineare è che ciò che viene adeguato è il limite e il limite non è il fondo+PO del 2018, bensì quello del 2016 come dice chiaramente la norma.
Andando in ordine, è quindi necessario procedere in questo modo:
- Quantificare il valore medio pro-capite del 2018 utilizzando come base di calcolo il solo importo del Fondo e dello stanziamento delle PO
- Per ogni dipendente in più aumentare il limite del 2016 di tale importo;
- Costituire ogni anno il Fondo e quantificare lo stanziamento delle PO nel rispetto del nuovo limite 2016 così adeguato.
Con i numeri, una cosa di questo tipo:
Limite 2016 | Anno 2018 | ||
Fondo | 100 | 95 | |
Po | 40 | 35 | |
Straordin. | 10 | 10 | |
Totale limite | 150 | 140 | |
Calcolo del valore medio 2018 su Fondo e PO | |||
Totale Fondo e PO 2018 | 130 | ||
Numero Dipendenti/PO | 26 | ||
Valore medio | 5 | ||
Assunzione di due dipendenti | |||
Incremento del limite pari a | 10 | ||
Totale limite per il 2020 | 160 |
Affermare che il 2018 rappresenta un nuovo limite è a mio parere errato per tre motivi:
- Il testo letterale della norma, che fa riferimento esplicitamente all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- Il fatto che la norma fa riferimento solamente al “fondo” e allo stanziamento per le “PO” e invece non include il fondo dello straordinario che pur, invece, è calcolato nel limite;
- Il fatto che il fondo e lo stanziamento delle PO del 2018 potrebbero benissimo essere stati inferiori al limite. Infatti un ente non è costretto a saturare tutto il limite, ma potrebbe stanziare anche meno di quel limite, come nell’esempio. Quindi, pensare che il nuovo limite sia costituito dal Fondo+PO 2018 è totalmente errato a mio parere.
Ottimo materiale informativo. Vi ringrazio per la vostra professionalità e chiarezza. Mi sarà utilissimo. Grazie tante!