Il calcolo del limite 2016 nel 2020

Ci sono due anni da prendere a riferimento per applicare l’ultima parte dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che prevede l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce dei dipendenti assunti a seguito del DM 17 marzo 2020.

Anno 2016: è l’anno del limite di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che è già stato quantificato dagli enti sulla base delle regole di “voci incluse” e “voci escluse” elencate dalla dottrina.

Anno 2018: è l’anno sul quale va calcolata la quota media proporzionale prevista dalla norma rispetto al numero dei dipendenti presenti al 31 dicembre 2018. La base di calcolo è costituita dal Fondo e dallo stanziamento delle PO.

Ciò che è importante sottolineare è che ciò che viene adeguato è il limite e il limite non è il fondo+PO del 2018, bensì quello del 2016 come dice chiaramente la norma.

 

Andando in ordine, è quindi necessario procedere in questo modo:

  1. Quantificare il valore medio pro-capite del 2018 utilizzando come base di calcolo il solo importo del Fondo e dello stanziamento delle PO
  2. Per ogni dipendente in più aumentare il limite del 2016 di tale importo;
  3. Costituire ogni anno il Fondo e quantificare lo stanziamento delle PO nel rispetto del nuovo limite 2016 così adeguato.

 

Con i numeri, una cosa di questo tipo:

 

Limite 2016 Anno 2018
Fondo 100 95
Po 40 35
Straordin. 10 10
Totale limite 150 140
Calcolo del valore medio 2018 su Fondo e PO
Totale Fondo e PO 2018 130
Numero Dipendenti/PO 26
Valore medio 5
Assunzione di due dipendenti
Incremento del limite pari a 10
Totale limite per il 2020 160

 

 

Affermare che il 2018 rappresenta un nuovo limite è a mio parere errato per tre motivi:

  1. Il testo letterale della norma, che fa riferimento esplicitamente all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
  2. Il fatto che la norma fa riferimento solamente al “fondo” e allo stanziamento per le “PO” e invece non include il fondo dello straordinario che pur, invece, è calcolato nel limite;
  3. Il fatto che il fondo e lo stanziamento delle PO del 2018 potrebbero benissimo essere stati inferiori al limite. Infatti un ente non è costretto a saturare tutto il limite, ma potrebbe stanziare anche meno di quel limite, come nell’esempio. Quindi, pensare che il nuovo limite sia costituito dal Fondo+PO 2018 è totalmente errato a mio parere.

 

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Un pensiero su “Il calcolo del limite 2016 nel 2020

  1. restani valentino dice:

    Ottimo materiale informativo. Vi ringrazio per la vostra professionalità e chiarezza. Mi sarà utilissimo. Grazie tante!

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