DM Assunzioni: cambia ancora il panorama per le assunzioni “in sospeso”

Se c’è una cosa che non deve stupire rispetto al DM 17 marzo 2020 in materia di assunzioni per i comuni è la continua modifica delle interpretazioni che ci sono e ci saranno sull’argomento.

Eccone una “clamorosa”: per la Corte dei conti della Toscana (Deliberazione n. 61/2020 scaricabile QUI) avere avviato la procedura di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 (mobilità obbligatoria) entro il 20 aprile 2020 non comporta che quelle assunzioni siano fatte salve con il precedente regime. Anzi, quello che conta è l’effettiva assunzione del lavoratore.

Ovviamente, tutto questo, in palese, ma non scandaloso, contrasto con la Circolare Ministeriale.

Dopo avervi dato l’importante notizia, vorrei spiegare perché rispetto al decreto ministeriale 17 marzo 2020, contenente le nuove regole sulle assunzioni per i comuni, continuo a mantenere un atteggiamento di prudenza evidenziando più criticità che certezze.

La mia storia su questi argomenti nasce nel 2006 quando, per la prima volta, viene messo un limite alle spese di personale degli enti locali: non si poteva superare la spesa del 2004 meno l’1%. Alcuni se lo ricordano, altri, per fortuna, si sono ritrovati all’ufficio delle risorse umane solo successivamente. Dal 2007, poi, sono arrivati il comma 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006 ancora pienamente vigenti. Ora, mi piace ricordare ciò che è successo in questi quasi quindici anni a partire dalle innumerevoli deliberazioni della Corte dei Conti e interpretazioni dei soggetti istituzionali dedicati, come Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento della Funzione Pubblica. La sintesi è poi questa: non vi sono, ancora oggi, certezze assolute su come effettuare questi calcoli. Basterebbe “scambiarci” i bilanci per vedere se i nostri uffici ricaverebbero le stesse informazioni. Per non parlare, poi, di come gli enti hanno calcolato gli spazi assunzionali del turn-over: chi lo ha fatto sul tabellare, chi sul tabellare più accessorio, chi ha aggiunto poi gli oneri e chi no … insomma … su norme così lontane nel tempo, mancano ancora certezze assolute. E allora mi dico: possibile che, invece, su un decreto ministeriale di marzo di quest’anno sia tutto così chiaro e semplice?

Ma veniamo alla “prudenza” e ci impiego veramente poco: stiamo parlando di assunzioni a tempo indeterminato, mica bazzeccole. Cioè, qua non stiamo discutendo se è corretto o non corretto concedere un permesso o un part-time o una aspettativa o se è corretto aumentare o diminuire le aree e i settori di un comune. Stiamo affrontando la questione più delicata, a mio parere, in assoluto: una spesa fissa e continuativa per una pubblica amministrazione che deve essere sempre attivata nel rispetto delle rigide regole vigenti. Regole che, però, al momento attuale non sono chiarissime come, invece, sembra a qualcuno: perciò la cautela, per me, è inevitabile. Il detto “andare con i piedi di piombo” mi sembra, in questo contesto, il più adeguato.

Poi certo, si potrà anche sbagliare una interpretazione. E non ci vedo nulla di male, soprattutto nel contesto in cui ci nutriamo di interpretazioni, ma non possiamo prendere alla leggera – e forse con troppa sicurezza – il nuovo sistema delle assunzioni per i comuni.

E chiudo con la sintesi della sintesi: in questi anni, dal 2006 dico, ho visto troppe volte cambiare orientamento interpretativo su questioni che sembravano evidenti. Non vale la pena di essere troppo frettolosi, almeno stavolta.

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