Comuni virtuosi: una precisazione sul DM Assunzioni

Come sappiamo, gli enti che hanno la percentuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fcde al di sotto della percentuale più bassa (quella della Tabella 1) si definiscono enti virtuosi.

Per questi comuni le regole delle assunzioni sono queste:

– Possono incrementare la spesa per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore della soglia più bassa (regola a regime).

– Per gli anni 2020/2024 l’incremento di cui sopra non può però essere più alto di determinate percentuali stabilite nella tabella 2 del DM rispetto alle spese di personale del 2018

– Significa che si deve prendere il valore più basso tra i due calcolati in precedenza

– Fino al 2024 si possono utilizzare le capacità assunzionali residue nei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi di tabella 2, ma non in deroga alla spesa per stare sotto il valore soglia.

Nella stragrande maggioranza dei casi, il valore delle possibili assunzioni è dato dalla Tabella 2 a cui, se possibile, vanno aggiunti i resti.

La precisazione a cui tengo molto è questa. A prescindere dagli anni di riferimento per il calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, la percentuale della Tabella 2 va sempre applicata rispetto alle spese di personale del 2018!!!

Quindi, se anche un ente facesse il rapporto tra spese di personale 2019 / (Media Entrate correnti 2017/2018/2019 – Fcde 2019), la percentuale della Tabella 2 si calcola comunque sulla spesa di personale del 2018. Questo perchè, come è possibile facilmente verificare, il DM 17/03/2020 in questo caso non fa un rinvio dinamico all’ultimo rendiconto, bensì scrive proprio “2018”.

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