Come sapete, i comuni virtuosi – se il valore soglia lo permette – possono calcolare gli spazi finanziari in base alla Tabella 2 a cui aggiungere le quote residue dei cinque anni antecedenti al 2020.
Di preciso, a quali somme ci si riferisce?
Mi sono state fatte alcune domande, tra cui questa: “I resti che posso aggiungere in deroga alla tabella 2 (entro i limiti di tabella 1) sono solo quelli derivanti da cessazioni fino al 31.12.2019? Perchè non si possono usare quelli dei cessati 2020 che la norma ha reso utilizzabili?”
Ecco la risposta: la norma di riferimento è l’articolo 5, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, attuativo della riforma introdotta dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che dispone chiaramente che “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione“.
Per espressa disposizione della fonte legale, pertanto, e poiché il 2020 è l’anno del passaggio al nuovo regime assunzionale, solo la facoltà assunzionale residua fino al 2019 potrà essere utilizzata. Occorre anche precisare che la capacità assunzionale del 2019, ordinariamente, deriva dalle cessazioni del 2018. La speciale previsione di cui all’art. 3, comma 5-sexies, del d.l. 90/2014 e smi, che consente di utilizzare il turn-over maturato anche in corso d’anno (e perciò renderebbe utilizzabili anche le cessazioni 2019, secondo il quesito) vale solo ed esclusivamente se l’amministrazione ha espressamente previsto e programmato l’utilizzo di quelle cessazioni previste nel corso del 2019 nella programmazione dei fabbisogni di competenza. Dice infatti l’articolo succitato “sia quelle programmate nella medesima annualità“.