I miei punti fermi sul DM Assunzioni

Dopo un primo giro di pareri, commenti e interpretazioni sul DM Assunzioni del 17 marzo 2020, riporto di seguito i miei punti fermi, tenuto conto che non farò altro che riprendere mie convinzioni già espresse più volte sul mio blog, ma mi sembra il momento di fare un po’ di sintesi:

1.       Il DM non può dare meno assunzioni rispetto a prima. Nasce in un Decreto Crescita per favorire le assunzioni, non per limitarle ulteriormente. Quindi, partendo da questo, è chiaro che la prima nota di lettura è: si possono sempre (o quasi) sostituire i dipendenti che cessano. Un dipendente che cessa (in qualsiasi modo) è un risparmio di spesa, un dipendente che si assume (in qualsiasi modo) è un aumento di spesa

2.       Per nessun comune c’è un divieto di assunzione, ma eventualmente un obiettivo da raggiungere.

3.       Gli enti virtuosi hanno in più – rispetto alla spesa storica di personale – degli spazi aggiuntivi per assumere a tempo indeterminato. Possono essere quelli del valore soglia o quelli della Tabella 2 (che si calcola sempre rispetto alla spesa 2018 + eventuali residui). Tra i due, si sceglie il valore più basso.

4.       Salta il meccanismo della mobilità, neutra o non neutra. Un’uscita per mobilità è un risparmio di spesa, un’entrata per mobilità una maggior spesa. Tradotto: è inutile collegare entrate-uscite per mobilità.

5.       Per fare i calcoli credo in quanto affermato dalla Circolare interministeriale e cioè di prendere i dati degli aggregati indicati come da rendiconti inviati alla BDAP. Dicono di fare così per garantire certezza e uniformità di calcoli. Lo dicono gli stessi ministri che hanno firmato il DM. Perché non crederci? A questo punto, evidentemente, in quelle voci non ci sono ulteriori inclusioni né possibili esclusioni, che si tratti di categorie protette o di arretrati contrattuali. I valori sono quelli.

6.       Le unioni non applicano il DM Assunzioni. È palese, evidente, chiarissimo. I parametri sono tutti impostati per i comuni, nel testo del DM si parla solo di comuni, nel testo del DM c’è scritto che alle unioni continuano ad applicarsi le norme vigenti.

7.       La norma che prevede di ritoccare l’accessorio dei dipendenti afferma chiaramente due cose. La prima è che oggetto dell’adeguamento è il limite e quindi l’asticella data dal valore delle voci rilevanti complessive dell’anno 2016 come indicato dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. La seconda è che il valore medio pro-capite si calcola prendendo solo il valore delle posizioni organizzative e delle voci rilevanti del fondo dell’anno 2018. Se ci sono più dipendenti, si alza, per quell’anno, il limite del 2016 in proporzione a questi lavoratori in più e alla quota media pro-capite 2018. I metodi di calcolo possono essere diversi, ma condivido lo spirito del parere della RGS n. 179877 che dice di fare la verifica dei dipendenti nel 2020 in base ai cedolini paga emessi, che è come dire di fare un calcolo sull’effettiva presenza. Che sia un modo o l’altro, mi pare corretto agire così.

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2 pensieri su “I miei punti fermi sul DM Assunzioni

  1. ENRICO dice:

    Quindi sostituire un dipendente che cessa con un altro soggetto già presente in comando non è possibile ?

  2. elvira pozzo dice:

    gent.le dott. Bertagna, in caso di Consorzi tra enti locali per servizi assistenziali, nel corso dell’anno 2021 è possibile sostituire (tramite una mobilità in entrata o concorso) una mobilità in uscita? Si può fare nell’anno stesso oppure nell’anno successivo? Grazie.

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