Nella seduta del 15 ottobre la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha dato queste indicazioni: “Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”.
Nello stesso documento, per quanto riguarda i Segretari Comunali, è stato anche stabilito che: “La classe di segreteria delle convenzioni previste dall’articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”
ALLEGATO: Conferenza Stato-Città Autonomie Locali del 15 ottobre 2020