La Corte dei conti della Sicilia, con la Deliberazione n. 131/2020/PAR ha affrontato la casistica delle assunzioni nei comuni non virtuosi ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2020.
Come noto, il nuovo meccanismo, classifica i comuni in tre fasce a seconda del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità:
– Comuni con bassa percentuale o virtuosi;
– Comuni con alta percentuale o non virtuosi;
– Comuni con incidenza media o “della fascia di mezzo”.
Ora, sappiamo anche che a seconda di come un comune si colloca ci sono regole assunzionali diverse; più che regole direi “spazi finanziari da destinare ad assunzioni” che cambiano proprio in base alla propria percentuale.
Come ho sempre sostenuto, il decreto legge 34/2019 che ha istituito il nuovo sistema, non può essere letto in forma peggiorativa, pensando che lo stessa possa prevedere nuovi vincoli alle assunzioni o addirittura dei divieti alle stesse.
Questa cosa, peraltro, non avviene neppure per i comuni non virtuosi, i quali, devono puntare a ridurre il loro rapporto entro il 2025 e solo se non ci riusciranno scatterà l’unica sanzione dell’intero nuovo meccanismo: il loro turn-over scenderà al 30%.
Sentite cosa dice la Corte dei conti della Sicilia: “La circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall’art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell’art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all’ente in questione, l’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (come sembra, invece, paventare il comune richiedente), ma gli impone di attuare un “percorso di graduale riduzione annuale” in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all’interno dei valori prescritti”. E più avanti ancora: “In conclusione, gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (…) c.d. “non virtuosi” non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”.
E concludo: se un divieto di assunzione non esiste per gli enti messi peggio, va da sé che non può esistere per gli enti delle altre due fasce inferiori. A ciascuno, quindi, il suo spazio finanziario per assumere, ma che non si parli di divieti assunzionali!