L’utilizzo delle graduatorie

Spero davvero che la recente ordinanza n. 25986/2020[1] della Corte di Cassazione faccia capire una volta per tutte agli enti che non è possibile scorrere le graduatorie scegliendo i candidati “a gradimento”. È, invece, obbligatorio procedere nell’esatto ordine degli idonei ancora rimasti in posizione utile.

Va da sé che non hanno alcun senso le “manifestazioni di interesse” (o che dir si voglia), finalizzate a chiedere ai vincitori e idonei non ancora assunti se sono disponibili a prendere servizio in un ente, magari dopo un’ulteriore selezione o colloquio di idoneità.

Tra le cose senza senso c’è anche quella di inviare a tutti i comuni di Italia (o quasi) una richiesta di disponibilità a “prestare” l’utilizzo di graduatorie esistenti. E poi? Con quali criteri verrà scelta la graduatoria a cui attingere?

Queste sono le distorsioni di un sistema che, invece, non dovrebbe mai dimenticare né i principi costituzionali e neppure il buon senso, la logica, la razionalità.

Quello su cui un ente deve puntare l’attenzione è fissare seri e oggettivi criteri per la scelta NON degli idonei, ma degli enti con cui convenzionarsi per l’utilizzo delle graduatorie a cui attingere: distanza, territorialità, omogeneità di profili, data di predisposizione, utilizzi precedenti, ecc. ecc.

E una volta individuato l’ente con cui stipulare la convenzione – che è un atto di natura dirigenziale – è opportuno che gli accordi sull’utilizzo condiviso delle graduatorie contengano regole chiare ed esaustive[2] (da notificare agli idonei interpellati), con particolare riferimento a:

– conseguenze della rinuncia all’assunzione da parte dell’idoneo interpellato da un ente diverso da quello titolare della graduatoria in relazione alla conservazione della sua posizione per successivi scorrimenti;

– modalità e tempi per l’interpello degli idonei;

– tempi per la comunicazione degli esiti degli avvenuti scorrimenti all’ente titolare della graduatoria, coerenti con l’adempimento ai nuovi obblighi in materia di trasparenza.

Ben vengano quindi le azioni finalizzate a creare un portale nazionale di condivisione delle graduatorie portate avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ma prima di tutto servono i piedi per terra nelle scelte a monte. Poi i monitoraggi diventano tutti più facili.

[1] Cassazione civile, sezione L, ordinanza n. 25986 emessa il 16 luglio 2020 e pubblicata il 16 novembre 2020. L’ordinanza è consultabile utilizzando la funzione di ricerca disponibile alla pagina: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.

[2] Si veda anche Lorenzo Marinoni in Personale News n. 1/2020.

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5 pensieri su “L’utilizzo delle graduatorie

  1. Alessandro Melchiorri dice:

    Buonasera, e grazie per provare a fare un po’ di chiarezza in un ginepraio di prassi a volte si limiti della sensatezza. Tra queste, è possibile avere qualche indicazione precisa sulla eventuale decadenza dalla graduatoria per gli assunti da altri enti per attingimento, dopo convenzione con l’ente detentore della graduatoria. Per capirsi: io idoneo ( non vincitore) nel Comune A vengo assunto dal Comune B per attingimento da A (previo accordo tra A e B). Un Comune C, che anch’esso sta attingendo da A, può chiamare me nonostante io sia già assunto da B? Rimango in graduatoria nonostante l’assunzione? Ne ho sentite di ogni. Grazie, saluti.

  2. Alanix dice:

    Purtroppo parole al vento… Ogni comune nella pratica fa ciò che vuole, come se non si fosse nello stesso paese.
    Se non ti va bene c’é il tar….a 500 euro di contributo unificato.
    È se poi il comune perde, nessuno dei responsabili paga di tasca… Solo il cittadino
    Sistema clientelare da debellare

  3. Pasquale dice:

    Un Asl bandisce un concorso di mobilità per 8 posti, uno degli 8 vincitori rinuncia, il nono classificato idoneo ha diritto allo scorrimento di graduatoria per l’ unità rinunciataria prevista dal bando con tanto di motivazione e autorizzazione assunzionale?

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