La norma aggiornata sulle stabilizzazioni

Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe è stato, ancora una volta, modificato il regime delle stabilizzazioni previsto dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017.

Le modifiche riguardano sostanzialmente lo spostamento del termine al 31.12.2021 per la maturazione dei requisiti previsti e pertanto anche il termine per poter di fatto stabilizzare al medesimo 31.12.2021.

Evidenzio, visto anche le diverse domande che mi vengono poste, che è rimasta la previsione per cui “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″. L’articolo non si applica neppure ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Ecco l’estratto delle norme aggiornate dell’articolo.

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

 

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15 pensieri su “La norma aggiornata sulle stabilizzazioni

  1. Antonio De Stefano dice:

    il Consiglio di Stato afferma che anche i lavoratori che hanno prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, se in possesso dell’anzianità richiesta, hanno diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione. Cosa ne pensa?
    oppure per quali motivi in Italia si classificano nella stessa Amm.ne Pubblica (Asl, Scuole ecc. ) e non nei Comuni.

  2. Antonio De Stefano dice:

    il Consiglio di Stato afferma che anche i lavoratori che hanno prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, se in possesso dell’anzianità richiesta, hanno diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione. Cosa ne pensa?

  3. Giovanni Marchi dice:

    Antonio De Stefano, è vero.
    Costoro però possono accedere soltanto attraverso l applicazione del comma 2 della legge Madia, ossia attraverso concorso o selezione pubblica con riserva di max 40%.
    Per invece chi aveva già superato una selezione pubblica a tempo determinato c’è la possibilità di stabilizzazione diretta attraverso un semplice avviso di ricognizione dell’amministrazione (art 20 comma 1).
    Saluti

  4. angela manuela dice:

    buongiorno, è possibile “utilizzare” i requisiti maturati presso un’altra Amministrazione per accedere alla procedura di stabilizzazione presso l’Amministrazione nella quale si è attualmente in servizio?
    Grazie

  5. Antonio De Stefano dice:

    Buona sera
    LA CORTE COSTITUZIONALE

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

    2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.
    secondo la sentenza i somministrati possono partecipare al concorso riservato ai sensi del comma 2 del decreto legge n. 75 del 2017.

  6. Lorena Francavilla dice:

    Con la sentenza 21 dicembre 2021, n. 250 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima disposizione.
    Secondo la sentenza i somministrati possono partecipare al concorso riservato ai sensi del comma 2 del decreto legge n. 75 del 2017.

  7. Lorenzo Mazzone dice:

    Salve, sono Lorenzo Mazzone nel 1984 vinsi un concorso provinciale a n°6 posti di esercizio U. P. cat. IV nelle Poste, in graduatoria ero 16°, può valere senza altra prova selettiva in Arif Puglia dove ho lavorato con contratto a termine fino al 31/12/2021? Grazie, Lorenzo Mazzone

  8. Lorena Francavilla dice:

    Buongiorno
    Adesso con il decreto milleproroghe nella stabilizzazione sono stati previsti lavoratori flessibili, secondo il decreto legislativo 165/01 nei lavori flessibili ci sono anche i somministrati, possono essere stabilizzati avendo tutti i requisiti per l’assunzione con concorso riservato al 50%

  9. Antonio De Stefano dice:

    Buongiorno
    Con l’approvazione del decreto milleproroghe nella stabilizzazione dei precariati sono stati previsti i lavoratori flessibili, e secondo il decreto legislativo 165/01 nei lavori flessibili ci sono anche i somministrati, questi possono essere stabilizzati avendo tutti i requisiti per l’assunzione con concorso riservato al 50%?

  10. Nicola Ciavarella dice:

    Buongiorno, i requisiti della legge Madia n. 20, a,b,c devono essere posseduti tutti e 3 contemporaneamente o chi ha maturato i requisiti presso altre amministrazioni , può partecipare al bando della azienda che procede alla stabilizzazione senza avere 1 giorno di lavoro come riporta la lettera a, ma ha i requisiti delle lettere b, c ?

  11. Rossella dice:

    La stabilizzazione diretta è possibile per chi è stato assunto con una selezione pubblica per soli titoli, a causa dell’emergenza Covid e matura i tre anni di servizio?

  12. DANILA dice:

    La stabilizzazione ai sensi del comma 1 art. 20 requisito c) dove dice “alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” si intende a tempo determinato ? non sono ricompresi i periodi in cui il soggetto ha prestato servizio presso l’Ente in virtù di contratti di somministrazione?

  13. Gianluca Bertagna dice:

    Lo stesso art. 20 afferma che non si possono stabilizzare i soggetti destinatari di contratti di somministrazione.

  14. Matteo dice:

    Buongiorno, vorrei trovare la soluzione ad un quesito alquanto ingarbugliato. Se un dipendente pubblico ha lavorato 15 mesi a tempo determinato presso una azienda chiamata A, nel frattempo si dimette per accettare un ruolo a tempo indeterminato presso azienda B dove ci lavora per 5 mesi. Se il dipendente volesse dimettersi da azienda B per accettare un’altro incarico a tempo determinato presso azienda C dove ci lavora per altri 21 mesi. Può essere stabilizzato presso le aziende A e C oppure quell’indeterminato di mezzo (presso azienda B dove nel frattempo il dipendente si era licenziato) può precludere la stabilizzazione? Grazie

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